Il D.Lgs. n. 127/1991 prevede il metodo di consolidamento integrale (art. 31), disponendo che l’importo del capitale e delle riserve di pertinenza di terzi sia iscritto in una apposita voce del patrimonio netto e che la parte del risultato economico di terzi sia distinta nel risultato consolidato (art. 32). Le modalità tecniche di calcolo delle interessenze di terzi sono descritte al capitolo 11.6.
Per la valutazione delle partecipazioni di controllo per le quali è prevista l’esclusione dal consolidamento (si veda capitolo 5.4) ci si deve avvalere del metodo del patrimonio netto, descritto al capitolo 9.9(b).
Nella ipotesi di controllo congiunto è previsto l’utilizzo del metodo del consolidamento proporzionale (si veda capitolo 15).