Sono esonerate dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato le controllate, purché non quotate in borsa (cosiddette società sotto-capogruppo o sub-holding), a loro volta controllate da società soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato in base alla normativa di uno stato membro della Comunità Europea.
L’esonero è subordinato al fatto che:
– la sub-holding sia controllata da un’impresa, soggetta al diritto di uno Stato membro della Comunità Europea, la quale rediga e sottoponga a controllo il proprio bilancio consolidato secondo il diritto di altro Stato membro, e
– non vi sia richiesta (almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio) di redazione del bilancio consolidato da parte di una minoranza di soci che rappresenti almeno il 5 per cento del capitale sociale.
Le ragioni dell’esonero devono essere indicate in nota integrativa e nel caso della sub-holding deve altresì essere indicata la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell’organo di controllo, redatti in lingua italiana, devono essere depositati presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell’impresa controllata; dell’avvenuto deposito deve farsi menzione nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.