Sono esonerate dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato (art. 27 del D.Lgs. n. 127/1991 ), salvo le società quotate in borsa, le società che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato per due esercizi consecutivi, incluso l’esercizio di prima applicazione (e cioè nell’esercizio in questione e nel precedente esercizio) due dei seguenti limiti [1]:
– 19 miliardi nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
– 38 miliardi di lire nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
– 250 dipendenti occupati in media durante l’anno.
Il totale degli attivi degli stati patrimoniali e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni deve essere determinato con riferimento ai dati «lordi» risultanti dai bilanci, compreso quello della capogruppo, senza procedere alle eliminazioni richieste dalle tecniche di consolidamento.
Ai fini di tale computo non è richiesto che i bilanci siano redatti secondo principi contabili uniformi.
Le ragioni dell’esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio d’esercizio.