I precedenti paragrafi da 6.1 a 6.4 si riferiscono anche al caso in cui venga applicato il metodo del patrimonio netto o del consolidamento proporzionale, sia nel bilancio consolidato che nel bilancio della partecipante. Per l’applicazione del metodo del patrimonio netto a partecipazioni di influenza notevole ma non maggioritaria, la partecipante potrà trovarsi nella condizione di dover utilizzare il bilancio d’esercizio redatto a fini legali dalle partecipate, purché predisposto correttamente secondo i principi di redazione e di valutazione del bilancio d’esercizio, anche se non armonizzato con i propri principi, a causa della indisponibilità dei dati necessari per l’armonizzazione. Le eventuali difformità rispetto ai criteri di gruppo devono essere indicate nella nota integrativa. Per ulteriori considerazioni in merito si veda il capitolo 9.9.
Il Bilancio consolidato 6 I bilanci da consolidare | Bilanci da utilizzare per l’applicazione del metodo del patrimonio netto
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