I bilanci da consolidare vanno tutti predisposti alla stessa data, e devono riferirsi ad un esercizio di eguale durata. La problematica connessa alla distribuzione di dividendi non costituisce di per sé una ragione valida per giustificare il consolidamento di bilanci a date diverse [1]. Come precisato nel successivo capitolo 6.3, l’attuale normativa non consente di includere nel consolidamento integrale bilanci di partecipate ad una data diversa da quella di riferimento del bilancio consolidato. Pertanto, nei casi in cui alcune delle partecipate o la controllante stessa chiudano il proprio bilancio d’esercizio a data diversa da quella del bilancio consolidato, esse dovranno redigere un bilancio annuale intermedio.
La normativa non fornisce indicazioni in merito alla data di chiusura dei bilanci di imprese collegate valutate secondo il metodo del patrimonio netto. Poiché in questi casi l’influenza della capogruppo sulla collegata è minore, ove la data di chiusura di bilancio dell’impresa collegata differisca dalla data di riferimento del bilancio consolidato, si ritiene accettabile utilizzare il bilancio chiuso ad una data diversa, purché la differenza tra le date di chiusura non superi i tre mesi e sia mantenuta costante nel tempo. Per ulteriori considerazioni in merito si veda il capitolo 9.9(b)(iv).