La nota integrativa al bilancio consolidato deve:
(a) illustrare il criterio adottato per la traduzione dei bilanci in moneta estera e la rilevazione e rappresentazione degli effetti delle variazioni nei rapporti di cambio ed i motivi che hanno portato all’adozione di tale procedimento;
(b) indicare i cambi utilizzati nell’applicazione del criterio di cui al punto (a);
(c) fornire l’ammontare degli eventuali utili o perdite di cambio relativi a voci monetarie infragruppo che sono in effetti un’estensione o una riduzione dell’investimento netto della capogruppo nell’entità estera e che sono stati imputati al patrimonio netto consolidato nell’ambito della «Riserva da differenza di traduzione»;
(d) evidenziare nel prospetto delle variazioni nelle voci del patrimonio netto di tale società, gli utili e le perdite di cambio derivanti dalla traduzione di bilanci di partecipate che fossero stati portati in aumento od in diminuzione del patrimonio netto della partecipante.
Se intervengono significative variazioni nei cambi tra la data del bilancio consolidato e quella in cui esso viene redatto, è necessario che nella relazione sulla gestione, tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato, siano evidenziati la natura delle variazioni ed il loro effetto sul bilancio consolidato. Il bilancio consolidato non deve riflettere le variazioni nei tassi di cambio dopo la fine dell’esercizio.