Come indicato al precedente punto 8.1, la nota integrativa al bilancio consolidato deve contenere un apposito prospetto che illustri i movimenti intervenuti nell’esercizio nelle diverse voci che compongono il patrimonio netto consolidato.
L’illustrazione delle variazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto consolidato rientra tra quanto richiesto dal legislatore con l’espressione generica di variazioni intervenute nella consistenza dell’attivo e del passivo (art. 38 del D.Lgs. n. 127/1991). Dette variazioni devono essere fornite per tutte le voci comprese nello schema di stato patrimoniale consolidato nella voce «patrimonio netto», ed indicare separatamente gli incrementi, decrementi e semplici trasferimenti tra i diversi conti di patrimonio netto. Allo scopo di rendere facilmente intelligibili tali informazioni, esse debbono essere presentate nel corpo della nota integrativa nella forma di prospetto che, indipendentemente dalla forma specifica con cui è redatto, deve evidenziare: i valori dei singoli conti di patrimonio netto consolidato all’inizio dell’esercizio; il dettaglio dei movimenti, senza compensazioni tra variazioni di segno opposto relative a singole voci; i valori dei singoli conti alla fine dell’esercizio.