Poiché, come in questo stesso documento viene illustrato, il patrimonio netto e il risultato dell’esercizio risultanti dal bilancio consolidato normalmente differiscono dai rispettivi valori esposti nel bilancio d’esercizio della società capogruppo, il bilancio consolidato deve riportare in un apposito prospetto il raccordo tra tali bilanci, ossia descrivere con chiarezza e correttezza la natura e l’ammontare delle differenze tra il risultato d’esercizio ed il patrimonio netto esposti nel bilancio d’esercizio della società capogruppo e il risultato d’esercizio ed il patrimonio netto esposti nel bilancio consolidato. Tale informativa può essere inclusa nella nota integrativa ovvero, se la complessità del raccordo lo rende opportuno, in un prospetto allegato alla medesima.
Il prospetto di raccordo tra patrimonio netto della controllante e patrimonio netto consolidato deve esporre esplicitamente quanto segue:
– il valore complessivo del patrimonio netto e del risultato dell’esercizio desunti dal bilancio d’esercizio della controllante;
– le rettifiche operate, distinguendo tra le rettifiche operate per l’eliminazione degli effetti delle interferenze fiscali presenti nel bilancio d’esercizio delle società consolidate, le rettifiche operate per l’eliminazione delle operazioni e dei saldi intercorrenti tra le società consolidate e le altre rettifiche di consolidamento;
– il valore complessivo del patrimonio netto consolidato e del risultato consolidato dell’esercizio.
Per la preparazione del prospetto di raccordo in questione, si raccomanda l’adozione di uno schema simile all’esempio riportato nell’apposito Allegato V di questo documento. Naturalmente, il grado di analiticità dell’informativa contenuta nel prospetto di raccordo deve essere rapportato alla significatività delle singole partite che lo compongono.