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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Il Bilancio consolidato 8 Composizione e schemi del bilancio consolidato | Schema di rendiconto finanziario consolidato

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In modo analogo alle norme che regolano il bilancio d’esercizio, anche quelle relative al bilancio consolidato non prescrivono esplicitamente la redazione di un rendiconto finanziario consolidato. Come indicato nel Documento Principi Contabili n. 12 «Composizione e schemi del bilancio d’esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi», tale prospetto fornisce elementi di natura finanziaria non ottenibili dallo stato patrimoniale comparativo, anche se corredato dal conto economico, in quanto tale stato patrimoniale non mostra sistematicamente le variazioni avvenute nelle risorse finanziarie e patrimoniali e le cause che hanno determinato tali variazioni, in modo da fornire un sommario organico di tali variazioni che sia utile e significativo per il lettore.

Per quanto attiene alla trattazione analitica degli schemi e dei principi che regolano il rendiconto finanziario consolidato, nonché delle problematiche connesse alla sua redazione, si rinvia alla esaustiva trattazione di questo argomento contenuta nel già citato Documento Principi Contabili n. 12 «Composizione e schemi del bilancio d’esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi», tenendo naturalmente conto degli adeguamenti che lo schema di stato patrimoniale consolidato deve subire rispetto a quello previsto per il bilancio d’esercizio. In questa sede, si ricorda che il rendiconto finanziario può essere predisposto in due forme in relazione al concetto di risorse finanziarie preso a base dello stesso. Le forme sono le seguenti:

– rendiconto finanziario in termini di liquidità, a sua volta distinto in:

esposizione delle variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria in termini di liquidità;

esposizione dei flussi di liquidità.

– rendiconto finanziario in termini di capitale circolante.

Per riassumere l’attività finanziaria del gruppo è necessario identificare quindi il concetto di risorse finanziarie da assumere a fondamento del rendiconto stesso. I significati di tale termine ritenuti attualmente validi per ragioni pratiche e di comparabilità nell’ottica della chiarezza nella redazione e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria del gruppo sono:

– disponibilità liquide in cassa e presso banche (cassa e conti correnti bancari attivi) più altri depositi di denaro immediatamente prelevabili senza rischio di cambiamento di valore (per esempio conti correnti postali);

– capitale circolante netto (o attività nette a breve) ossia l’eccedenza delle attività correnti (o a breve) sulle passività correnti (o a breve).

La preparazione del rendiconto finanziario utilizzando tale seconda configurazione di risorse finanziarie comporta l’evidenziazione delle attività a breve e delle passività a breve. Se tali poste non fossero indicate nella nota integrativa si renderebbe necessario indicarle come parte integrante del rendiconto finanziario, in quanto esse costituiscono un presupposto per la sua formulazione.

Il concetto di risorse finanziarie da utilizzare dipende dall’attività del gruppo (nei gruppi che comprendono attività dissimili, dall’attività tra esse predominante) e dalla significatività delle informazioni ottenibili nelle varie fattispecie.

Si ritiene che il rendiconto finanziario consolidato dei gruppi mercantili, industriali e di servizi debba mostrare le variazioni avvenute nell’esercizio per effetto della gestione, dell’attività di investimento e della attività di finanziamento, nella situazione patrimoniale finanziaria del gruppo, esponendo separatamente nello stesso rendiconto le variazioni di liquidità ovvero di capitale circolante netto. La forma preferibile di rendiconto finanziario è quella a «flussi di liquidità», come convenzionalmente definita nel già citato Documento Principi Contabili n. 12.

Nel caso di significative acquisizioni di partecipazioni, nei flussi della attività di investimento (o tra gli impieghi di fondi se si usa la forma di rendiconto in termini di capitale circolante) vanno indicate, oltre all’ammontare pagato, le voci più significative delle attività acquisite e delle passività assunte della partecipata. Analoghe indicazioni vanno effettuate in caso di significative cessioni di partecipate.

Il rendiconto finanziario consolidato va incluso nella nota integrativa al bilancio consolidato. Sebbene la mancata presentazione del rendiconto finanziario non venga considerata in via generale e allo stato attuale, come violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato, tale mancanza si assume limitata soltanto ai gruppi di imprese amministrativamente meno organizzati, a causa delle loro minori dimensioni; in tali gruppi, infatti, le informazioni di natura finanziaria hanno minore rilevanza e diffusione.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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