Nei casi in cui i bilanci da consolidare siano stati predisposti con principi contabili non corretti, ovvero con principi contabili che sono corretti nel Paese in cui la partecipata è sita ma che non sono conformi ai principi contabili italiani, ovvero includano errori, tali bilanci vanno rettificati per l’inclusione nel bilancio consolidato, con la concomitante rilevazione dei relativi effetti fiscali differiti.
Esempio di bilancio redatto con principi contabili non corretti è il bilancio cui si sia fatto ricorso ad una deroga «in casi eccezionali» di dubbio fondamento.
Data la funzione legale pubblicistica del bilancio consolidato, e le analoghe funzioni, sebbene dirette a destinatari diversi, dei bilanci d’esercizio delle imprese controllate, la correzione a livello di bilancio consolidato di principi contabili non corretti o di errori nel bilancio d’esercizio delle imprese da consolidare comporta automaticamente l’ammissione di un comportamento non corretto da parte dei redattori dei relativi bilanci d’esercizio. Pertanto, anche dato il legame cui soggiacciono le imprese appartenenti ad un gruppo, è opportuno che tali problematiche (principi contabili non corretti od errori) vengano risolte prima dell’approvazione del bilancio d’esercizio interessato, o, nei casi rari in cui ciò non sia possibile, nel bilancio d’esercizio immediatamente successivo. Qualora l’errore nel bilancio d’esercizio della controllata sia di rilevante gravità, è verosimile ipotizzare che gli amministratori della società controllante facciano rettificare quel bilancio e lo facciano nuovamente sottoporre (corretto) all’approvazione assembleare della società controllata.