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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Il Bilancio consolidato 9 I principi contabili | Chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato

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La normativa vigente prescrive che il bilancio consolidato debba essere redatto con chiarezza e debba rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico del gruppo, coerentemente con l’analoga impostazione della normativa per il bilancio d’esercizio (art. 2423 Codice Civile) [1].

La «chiarezza» del bilancio consolidato viene ottenuta di norma utilizzando gli schemi di bilancio della capogruppo, o se i bilanci delle società sono soggetti a discipline diverse, quelli più idonei a realizzare il fine della rappresentazione veritiera e corretta. La chiarezza richiede in alcuni casi, come si legge in altre parti di questo documento, la modifica di quegli schemi, con l’inserimento di nuove voci (si veda ad esempio quelle inerenti la «Differenza da consolidamento» e la «Riserva di consolidamento») o l’aggiunta di informazioni nella nota integrativa.

Il raggiungimento dell’obiettivo della «verità e correttezza» nella rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica del gruppo implica coerenza con i postulati generali per la redazione del bilancio indicati nell’art. 2423 bis Codice Civile (competenza, prudenza, continuità aziendale, ecc.) e con le regole e convenzioni normalmente definite con il termine «corretti principi contabili». Questi principi devono pertanto essere applicati anche ai conti consolidati, anche se non sono stati ripresi espressamente nella norma di legge [2].

Inoltre «chiarezza, verità e correttezza» riferiti al bilancio consolidato implicano la corretta definizione dell’area di consolidamento, onde evitare che l’inclusione di imprese con attività non omogenea con quella del gruppo possa fornire una rappresentazione distorta (e quindi non chiara) della situazione del gruppo; la adeguatezza degli schemi di bilancio (struttura, denominazione e contenuto delle voci), specie quando fanno parte del gruppo imprese appartenenti a settori economici diversi (manifatturiere, mercantili, di servizi, ecc.); appropriatezza dei criteri di valutazione, correttezza nell’effettuazione delle operazioni di consolidamento, così come stabilite dalla legge.

Il bilancio consolidato è, pertanto, chiaro, veritiero e corretto quando si riveli adeguato ed appropriato e rappresenti una situazione patrimoniale-finanziaria ed economica del gruppo significativa ed espressiva, che consenta a tutti i soggetti interessati di conoscere la reale consistenza del risultato economico e del patrimonio netto conseguito dal gruppo nell’esercizio ed in quello precedente.

La «rappresentazione veritiera e corretta» del bilancio consolidato implica anche verità e correttezza dei dati relativi alle imprese incluse nel consolidamento. Dal momento che questi dati vengono trasmessi dalle imprese controllate, la correttezza degli stessi, indispensabile per le analoghe rappresentazioni a livello di bilancio consolidato, deve essere garantita dagli organi amministrativi delle imprese controllate, mentre i redattori del bilancio consolidato devono impartire direttive generali sulla «uniformità» dei criteri di redazione e dei criteri di valutazione dei bilanci, e sincerarsi che i dati trasmessi dalle controllate siano coerenti con queste direttive.

Gli obiettivi della verità e della correttezza vengono raggiunti nella normalità dei casi applicando le disposizioni su schemi, valutazioni e principi generali di redazione, contenute nel D.Lgs. n. 127/1991, e le disposizioni contenute negli artt. 25 e seguenti dello stesso decreto sulla definizione di area di consolidamento, sui principi e tecniche di consolidamento, sulla valutazione delle partecipazioni non consolidate, ecc. E’ necessario fare ricorso ai principi contabili per la soluzione di numerosi problemi applicativi che riguardano il processo di consolidamento.

A differenza della normativa sulla deroga riguardante il bilancio d’esercizio, che si riferisce sostanzialmente a tutte le disposizioni sul bilancio medesimo, la previsione dell’articolo 29 (affermando: «se, in casi eccezionali l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti …») lascia fuori dal campo di applicazione della deroga le disposizioni sulla formazione dell’area di consolidamento (artt. 25 , 26 , 27 e 28 ), le quali sono dunque inderogabili. La previsione dell’art. 29 è conforme in buona sostanza all’analoga disposizione prevista dalla VII Direttiva ed è coerente con la disciplina prevista per il bilancio di esercizio, art. 2423, comma quarto Codice Civile.

Analogamente a quanto previsto per il bilancio d’esercizio, anche la normativa sul bilancio consolidato non ha ritenuto di esplicitare i casi eccezionali in cui occorre l’obbligo di derogare. La relazione ministeriale, a commento dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/1991 ha precisato che deve «trattarsi di casi veramente eccezionali, essendo evidente che le specifiche norme relative alle strutture ed alle valutazioni sono dettate proprio al fine di assicurare la rappresentazione veritiera e corretta in tutte le situazioni normalmente ricorrenti». Quindi il legislatore ha voluto limitare le deroghe a casi veramente eccezionali ma nel contempo ha imposto l’obbligo della deroga quando la stessa è necessaria per una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato. Conseguentemente un’impresa non può fare ricorso ad utilizzo discrezionale della deroga.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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