Poiché il bilancio consolidato ha una funzione esclusivamente pubblicistica ed informativa, esso deve essere depurato dagli inquinamenti causati dalla normativa tributaria che, invece, nel bilancio d’esercizio possono essere tuttora presenti.
Di conseguenza, prima di procedere alle operazioni di consolidamento dei bilanci delle società comprese nell’area di consolidamento, questi stessi bilanci debbono essere singolarmente e totalmente depurati di tutte quelle appostazioni, sia effettuate nell’esercizio che in esercizi precedenti, contabilizzate esclusivamente in applicazione della normativa tributaria.
Qualora le partite di natura esclusivamente fiscale eliminate dai bilanci d’esercizio delle società consolidate abbiano carattere temporaneo (cioè, i bilanci d’esercizio, nel tempo, sono destinati a riallinearsi ai criteri adottati nel bilancio consolidato) deve essere contabilizzato nel bilancio consolidato il relativo effetto di imposte differite qualora lo stesso non sia già stato contabilizzato nel bilancio d’esercizio.