(a) Le azioni proprie possedute dalla capogruppo e/o dalle controllate
Le azioni proprie della capogruppo vanno rilevate anche nel bilancio consolidato come azioni proprie del gruppo.
Nel caso in cui esistano delle partecipazioni reciproche, la società capogruppo deve considerare le sue azioni possedute dalla partecipata come se fossero delle azioni proprie. Nel bilancio consolidato pertanto figureranno fra le azioni proprie, sia le azioni detenute dalla stessa capogruppo, che quelle detenute da tutte le altre imprese consolidate integralmente. Per quanto riguarda il criterio di valutazione da applicare a tali azioni, la prassi contabile consiglia di iscriverle nello stato patrimoniale consolidato, al loro costo d’acquisto. Nel patrimonio netto consolidato deve essere costituita una riserva indisponibile pari all’importo che compare nell’attivo (sia immobilizzato che circolante).
(b) Le azioni proprie delle controllate
Le azioni proprie detenute dalle controllate si eliminano in contropartita alla eliminazione della riserva per azioni proprie in portafoglio. Tale operazione può produrre effetti sulla determinazione della differenza fra costo e frazione del patrimonio netto della partecipata.
Ad esempio, può verificarsi che un’impresa controllata, posseduta per una quota inferiore al 100%, acquisti proprie azioni, possedute dagli azionisti di minoranza. L’effetto di tale acquisizione nel bilancio consolidato è lo stesso che si avrebbe se l’acquisizione fosse fatta dalla capogruppo: infatti si incrementa la quota di possesso dell’impresa controllata da parte del gruppo. Nel bilancio d’esercizio della controllata, l’acquisto è trattato come un acquisto di azioni proprie. Nel bilancio consolidato, invece, l’acquisto è contabilizzato applicando i criteri descritti nel capitolo 10, in quanto costituisce un aumento della quota posseduta dal gruppo. Conseguentemente la quota di partecipazione degli azionisti di minoranza si riduce, i valori di carico delle attività e delle passività dell’impresa controllata per la quota parte acquisita vengono rettificati sulla base dei loro valori correnti alla data della loro prima inclusione nel consolidamento (per la quota acquistata) e viene rettificata l’eventuale differenza da consolidamento.