Il problema del valore giuridico dei principi contabili nella formazione del bilancio consolidato si pone in modo simile a come esso si pone nei confronti del bilancio d’esercizio [1]. I principi contabili assumono infatti, anche con riferimento alle norme sul bilancio consolidato, duplice natura e portata giuridica:
(a) di integrazione delle disposizioni di legge che sono necessariamente generiche e talora indeterminate, per la soluzione di problemi specifici del bilancio consolidato. E’ il caso, ad esempio, del problema delle imposte differite connesse alle rettifiche di consolidamento;
(b) di interpretazione delle stesse disposizioni di legge, per stabilire il loro significato applicativo e la loro portata. Ad esempio, nel caso dell’eliminazione delle partecipazioni da attuarsi sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento, occorre interpretare la norma per stabilire quale sia la data di riferimento (inizio o fine periodo), ovvero in quali casi utilizzare l’inizio del periodo e quando la fine dello stesso.
I principi contabili per la redazione del bilancio consolidato statuiti in questo documento non sono in contrasto con le disposizioni legislative.
I bilanci da consolidare devono essere redatti secondo corretti principi contabili italiani e, pertanto, coerenti con i postulati del bilancio di esercizio ed i principi relativi agli schemi di bilancio e criteri di valutazione applicati alle singole poste di bilancio.
Si rende, pertanto, necessario che i redattori dei bilanci consolidati effettuino un esame critico dei principi contabili adottati dalle società comprese nel consolidamento per identificare anticipatamente eventuali principi non corretti e far apportare le necessarie modifiche nelle scritture contabili delle relative società [2], ove ciò sia consentito (ad esempio, nel caso di una controllata estera, i principi contabili italiani potrebbero non essere conformi alla normativa locale in tema di bilancio d’esercizio