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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Il Bilancio consolidato 9 I principi contabili | Trattamento contabile nel bilancio consolidato dei beni in locazione finanziaria

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Per locazione finanziaria (leasing) si intende un contratto con cui un concedente mette a disposizione di un utilizzatore un bene a quest’ultimo strumentale, per un tempo determinato e contro un corrispettivo periodico (canone). Il bene dato in locazione finanziaria può essere stato acquistato o realizzato dal concedente su scelta o indicazione dell’utilizzatore, ovvero potrebbe essere stato originariamente di proprietà di quest’ultimo, come nel caso del contratto di retrolocazione finanziaria (sale and lease back). L’utilizzatore può assumere i rischi di conduzione del bene e ha la facoltà, al termine del periodo di locazione, di acquisirne la proprietà dietro versamento di un corrispettivo (riscatto) prestabilito.

Il contratto di locazione finanziaria, quindi, è un contratto atipico in cui sono presenti sia caratteristiche tipiche del contratto di vendita con patto di riservato dominio, che caratteristiche del contratto di affitto. Il contratto di locazione finanziaria non è disciplinato dall’attuale ordinamento civilistico, ed anche la norma fiscale si limita a regolamentare modalità e limiti per la deducibilità dei canoni. L’atipicità e la mancanza di una disciplina fanno sorgere problemi per la contabilizzazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria.

Per stabilire la corretta rilevazione nel bilancio consolidato delle operazioni derivanti dal contratto di locazione finanziaria occorre, tuttavia, distinguere la generica nozione di leasing nelle fattispecie comunemente definite leasing operativo e leasing finanziario. Il principio contabile internazionale IAS n. 17 «La contabilizzazione delle locazioni» definisce: a) leasing finanziario la locazione in base alla quale vengono sostanzialmente trasferiti in capo all’utilizzatore tutti i rischi ed i vantaggi connessi alla proprietà del bene, ed in cui la stessa proprietà del bene alla fine del periodo di locazione può essere trasferita o meno all’utilizzatore; b) leasing operativo un contratto di locazione che sia diverso da quello di leasing finanziario.

Da un punto di vista sostanziale, quindi, il leasing finanziario realizza una forma di finanziamento garantito dal mantenimento in capo al concedente della proprietà del bene.

Il citato principio contabile internazionale, cui si rinvia, raccomanda per il leasing operativo la contabilizzazione prevista per i contratti di affitto (canone periodico imputato al conto economico) e per il leasing finanziario una rilevazione contabile che rispecchi la sostanza del contratto piuttosto che la sua forma. Il metodo di rilevazione raccomandato, in sintesi, consiste nella contabilizzazione dell’acquisto di un cespite (il bene), con il conseguente suo ammortamento come previsto per le immobilizzazioni materiali, accompagnata dalla rilevazione di un debito verso il concedente, con la conseguente iscrizione al conto economico degli oneri finanziari rilevati per competenza. Se, di converso, i contratti di leasing finanziario fossero contabilizzati come semplici contratti di affitto, si produrrebbero effetti distorsivi nella situazione patrimoniale finanziaria e nel risultato economico di tutti gli esercizi interessati dalla vita utile del bene, dato che l’utilizzatore registrerebbe come costi i canoni corrisposti e rileverebbe la proprietà del bene solo al momento del suo riscatto iscrivendo un valore che, nella normalità dei casi, è molto esiguo e ben al di sotto del valore reale del bene, iniziando quindi ad ammortizzarlo da quel tempo. In altre parole, contabilizzando il contratto di leasing finanziario come se fosse operativo, si sottoesporrebbero le immobilizzazioni materiali e i loro ammortamenti, si sovraesporrebbero i costi per il godimento di beni di terzi, si ometterebbe di rilevare in bilancio l’entità dei beni utilizzati nel processo produttivo, si occulterebbe il costo reale dei finanziamenti.

Per le considerazioni qui esposte, e per la natura essenzialmente informativa del bilancio consolidato si ritiene che il locatario di beni dati in leasing finanziario per i quali esista la ragionevole certezza che al termine del contratto verrà esercitata la facoltà di riscatto, debba rilevare nel bilancio consolidato tali operazioni nel modo disciplinato dal ricordato documento IAS 17 (cosiddetto metodo finanziario).

Ciò comporta di rilevare nel bilancio consolidato un onere finanziario (per competenza nel periodo di durata del contratto) corrispondente all’eccedenza del totale dei canoni contrattuali rispetto al costo (valore normale) del bene dato in locazione finanziaria. Il valore del bene è iscritto tra le immobilizzazioni materiali [1] alla data di entrata in vigore del contratto al valore normale del bene e del prezzo di riscatto previsto dal contratto (al netto quindi degli interessi calcolati con il metodo finanziario sulle quote capitali residue), con correlativa iscrizione al passivo di un debito di pari importo, che viene progressivamente ridotto in base al piano di rimborso delle quote di capitale incluse nei canoni contrattualmente previsti. Il valore del bene iscritto all’attivo viene sistematicamente ammortizzato, secondo i principi statuiti nel documento «Le immobilizzazioni materiali».

In via subordinata e transitoria, in attesa che il legislatore disciplini il trattamento contabile delle operazioni di locazione finanziaria [2] ,e tenuto conto delle prassi sinora invalse nel nostro paese, è consentito che il leasing finanziario sia rilevato nel bilancio consolidato come leasing operativo a condizione però che nella nota integrativa siano illustrati e quantificati tutti gli effetti che si sarebbero prodotti sulle diverse voci del bilancio qualora si fosse adottato il metodo finanziario.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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