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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Il Patrimonio Netto La formazione e le variazioni delle poste del Patrimonio Netto | III Altre variazioni delle poste del Patrimonio Netto

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A) LA DESTINAZIONE DELLâ??UTILE Dâ??ESERCIZIO

Lâ??utile dellâ??esercizio cui il bilancio inerisce viene iscritto nella voce IX del Patrimonio netto.

In sede di successiva destinazione, esso può essere: a) accantonato in una o più delle riserve, di cui alle voci IV, V, VI e VII del Patrimonio netto; b) attribuito ai soci fondatori, ai promotori, agli amministratori ed ai dipendenti; c) utilizzato a copertura di perdite pregresse; d) portato ad aumento del capitale sociale; d) rinviato ai futuri esercizi; e) distribuito ai soci.

1. Destinazione a specifiche riserve

La destinazione a specifiche riserve dellâ??utile di esercizio è effettuata in ossequio allâ??art. 2430 Cod. Civ., alle regole presenti nello statuto e alle delibere assembleari.

Lâ??assemblea dei soci può deliberare la destinazione dellâ??utile di esercizio alla Riserva per acquisto azioni proprie, di cui allâ??articolo 2357-ter Cod. Civ.

Può, altresì, deliberare, ai sensi dallâ??articolo 67 del TUIR, di accantonare in unâ??apposita riserva del Patrimonio netto una parte dellâ??utile dâ??esercizio corrispondente agli ammortamenti anticipati .

2. Destinazione a particolari classi di soggetti

Ai promotori ed ai soci fondatori, lâ??atto costitutivo può riservare una partecipazione agli utili (artt. 2340 e 2341 Cod. Civ.). Analogamente, lâ??atto costitutivo o lâ??assemblea possono stabilire che gli amministratori siano retribuiti attraverso una partecipazione allâ??utile di esercizio (art. 2389 Cod. Civ).

Le quote di partecipazione da destinarsi ai soggetti sopra richiamati vanno computate sullâ??utile netto di esercizio, previa deduzione della quota da accantonarsi alla riserva legale (art. 2432 Cod. Civ.).

Gli accordi contrattuali possono prevedere la partecipazione agli utili dei dipendenti (art. 2102 Cod. Civ.).

Assegnazioni straordinarie di utili ai prestatori di lavoro dipendente possono essere realizzate attraverso lâ??attribuzione agli stessi di azioni di nuova emissione (art. 2349 Cod. Civ.). Privilegi nella distribuzione dei dividendi possono essere previsti al momento della emissione di azioni destinate ai prestatori di lavoro.

3. Vincoli alla distribuzione

Nella distribuzione degli utili occorre rispettare il disposto degli articoli 2433 e 2426, numero 5, Cod. Civ. Bisogna, inoltre, tener conto dei vincoli derivanti da diritti particolari, di natura patrimoniale, riconosciuti ad alcune tipologie di azioni (artt. 2348, 2351 e 2353 Cod. Civ., D.Lgs. 24.2.98, n. 58).

4. Corresponsione di acconti sui dividendi

Lâ??art. 2433-bis Cod. Civ. consente, esclusivamente alle società sottoposte allâ??obbligo della revisione del bilancio, la distribuzione di acconti sui dividendi, a condizione che questa sia prevista dallo statuto.

Si specifica, qui, che ai sensi dellâ??art. 158 comma 5 del D. Lgs. 58/98 il parere previsto dallâ??art. 2433-bis, comma 5, Cod. Civ. è reso dalla società incaricata della revisione contabile.

In sede di formazione del bilancio dâ??esercizio, la società che, nel corso del periodo amministrativo, abbia distribuito acconti sui dividendi, deve iscrivere tali acconti, con il segno meno, nella voce IX del Patrimonio netto. Ne consegue la scomposizione della voce IX in due sottovoci: a) Utile risultante dal conto economico; b) (meno) Acconti sui dividendi.

B) LA DESTINAZIONE DELLE RISERVE

Le riserve, come si è ricordato in precedenza, sono poste ideali del Patrimonio netto e possono essere di utili o di capitale.

La loro iscrizione nel passivo dello stato patrimoniale richiede, nella prima ipotesi, l’approvazione del bilancio di esercizio e la successiva delibera sulla destinazione dell’utile conseguito e, pertanto, dette riserve si potranno iscrivere solo nel bilancio successivo a quello da cui quell’utile emergeva. Le riserve di « capitale » si iscrivono, invece, direttamente nel progetto di bilancio nell’esercizio in cui esse si sono manifestate.

Dopo che l’assemblea dei soci ha approvato il bilancio ed ha, ex. art. 2433. Cod. Civ., deliberato sulla distribuzione degli utili, le riserve da esso risultanti sono suscettibili delle diverse destinazioni specificate di seguito.

1. Destinazione delle riserve alla copertura delle perdite

Le perdite sofferte dall’impresa ne riducono automaticamente il Patrimonio netto. L’assemblea, in sede di approvazione del bilancio, nel prendere atto di tale riduzione, stabilisce quali poste del patrimonio netto dovranno essere intaccate per prime per la copertura della perdita. A tal riguardo, occorrerà tener conto che le riserve sono sottoposte ad una disciplina vincolistica varia, inerente alla loro disponibilità per la distribuzione ai soci.

Per il principio della tutela dei creditori, si dovranno intaccare per prime le riserve disponibili esistenti: se il loro ammontare complessivo supera quello della perdita, nella delibera assembleare devesi anche stabilire quali di tale riserve ridurre. Se si devono intaccare anche le riserve vincolate si dovrà tenere conto del diverso grado di vincolo, partendo da quelle per le quali esso è meno rigido.

2. Destinazione delle riserve all’aumento nominale del capitale

A norma dell’art. 2442 Cod. Civ, è possibile trasferire a capitale parti disponibili delle riserve: in tal modo una o più poste del netto, che sino al momento del detto trasferimento erano sottoposte alla disciplina specifica delle riserve in cui erano implementate, vengono assoggettate alla più rigida disciplina del capitale sociale.

La riserva legale non può essere trasferita a capitale.

3. Destinazione delle riserve alla distribuzione tra i soci

E’ possibile destinare delle riserve alla distribuzione fra i soci, ad « integrazione » dell’utile d’esercizio. In tale caso occorre:

a) individuare le riserve distribuibili;

b) stabilire le condizioni ed i momenti nei quali la distribuzione possa avvenire;

c) tenere conto della presenza di particolari categorie di azioni, quali azioni privilegiate o di godimento.

In merito al punto a), non sono distribuibili la riserva legale e la parte della riserva da sovrapprezzo azioni corrispondente all’ammontare mancante alla riserva legale per raggiungere il quinto del capitale sociale (art. 2431 Cod. Civ.).

Non è distribuibile la riserva statutaria, salvo che lo statuto, nel sanzionarne la costituzione, le abbia assegnato una funzione di « conguaglio dividendi », ovvero che abbia previsto che detta riserva, una volta raggiunto un dato livello, debba necessariamente restare « a disposizione dell’assemblea ».

Al di fuori delle predette ipotesi, la distribuzione della riserva statutaria richiede una delibera in merito, da parte dell’assemblea straordinaria.

Le riserve di rivalutazione monetaria ex leggi n. 576/75, 72/83 e 413/91 si possono distribuire soltanto osservando la procedura imposta dai commi 3 e 4 dall’art. 2445 Cod. Civ.

Le riserve assimilabili a quella da sovrapprezzo azioni (come, ad esempio, la riserva da conversione obbligazioni) sono distribuibili in conformità a quanto stabilito dall’art. 2431 Cod. Civ.

La riserva versamento soci in conto capitale è distribuibile in conformità alla disciplina di cui all’art. 2431 Cod. Civ.

Sono sempre distribuibili le riserve facoltative costituite con utili.

In merito al momento in cui la distribuzione delle riserve disponibili possa essere deliberata (punto b), si devono considerare due ipotesi:

1) la prima, del tutto ammissibile, è quella di una distribuzione in più riprese, deliberata dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio;

2) la seconda è quella riferibile alla distribuzione di riserve approvata da un’assemblea successiva a quella che ha approvato il bilancio. Questa ipotesi è ammissibile, purché risulti che non sono sopravvenute perdite, dalla data di approvazione del bilancio a quella della delibera in discorso, che abbiano intaccato la riserva che si intende distribuire. Inoltre, si ritiene applicabile, alla fattispecie in esame, il disposto di cui al quinto comma dellâ??art. 2433-bis Cod. Civ., trattandosi di una delibera di distribuzione, sia pure dell’assemblea e non degli amministratori, che avviene in un momento comunque « lontano » da quello in cui fu approvato il bilancio.

In merito al punto c), la presenza di particolari categorie di azioni è, in genere, ininfluente nei confronti della misura in cui le riserve vadano distribuite tra i soci.

Per le azioni privilegiate, lo statuto prevede in genere priorità sugli utili e non sulle riserve.

Le azioni di godimento, invece, concorrono anche nella ripartizione delle riserve, dopo che alle azioni ordinarie sia stata assegnata una somma pari all’interesse legale (art. 2353 Cod. Civ.).

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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