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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Il Patrimonio Netto Raffronto con i principi enunciati dallo IASC |

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Le informazioni da fornire nella nota integrativa, ai sensi dellâ??art. 2427 Cod. Civ. (nn. 4, 7, 17, 18), sono:

1. le variazioni nella consistenza delle voci del Patrimonio netto, in dipendenza dellâ??obbligo generale di indicazione delle variazioni intervenute nella consistenza delle voci dellâ??attivo e del passivo (art. 2427 Cod. Civ., n. 4);

2. la composizione della voce « Altre riserve » (art. 2427 Cod. Civ.,n. 7);

3. il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società, nonché il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante lâ??esercizio (art. 2427 Cod. Civ., n. 17);

4. il numero delle azioni di godimento ed i diritti che queste attribuiscono (art. 2427 Cod. Civ., n.18).

Le informazioni sulle variazioni delle voci del Patrimonio netto possono assumere la forma tabellare riportata nellâ??allegato A.

In aggiunta a quelle indicate, in base alle disposizioni dell’art. 2423, 3° comma Cod. Civ. sulle informazioni complementari, devono essere fornite le seguenti ulteriori informazioni:

a) classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione (libera disponibilità, riserve vincolate dalla legge, dallo statuto o dalla volontà assembleare)

b) composizione della voce « Riserve di rivalutazione », in modo da evidenziare le riserve formatesi in dipendenza di ciascuna delle rivalutazioni monetarie operate e le riserve da rivalutazioni non monetarie;

c) composizione della voce « Riserve statutarie », qualora lo statuto preveda la costituzione di diverse tipologie di tali riserve;

Si ritiene, altresì, opportuno, se sussistono legami di gruppo, indicare la denominazione del gruppo di appartenenza e della società controllante.

UTILE PER AZIONE

Nellâ??ambito internazionale è diffusa la prassi di fornire nelle note al bilancio lâ??informazione relativa allâ??utile per azione, cioè quanta parte dellâ??utile dâ??esercizio (o consolidato) spetterebbe teoricamente al proprietario di una quota unitaria del capitale dâ??impresa. Il principio contabile internazionale IAS 33 obbliga a tale informativa le imprese le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati.

Nel contesto normativo italiano, la predetta informazione non è richiesta né, allo stato, sembra potersi qualificare fra quelle notizie dovute ai sensi del terzo comma dellâ??art.2423 Cod. Civ.

Tuttavia, tenuto conto del fatto che il mercato finanziario è in costante evoluzione e gli operatori richiedono informazioni sempre più dettagliate e comparabili in ambito internazionale, si esortano le imprese i cui titoli di capitale sono quotati in mercati regolamentati, a fornire volontariamente in Nota integrativa lâ??indicazione dellâ??utile per azione. Anche le imprese non quotate potrebbero utilmente fornire la medesima informazione, specialmente se si stanno considerando programmi futuri di quotazione.

Nel seguito si illustrano sinteticamente le metodologie di calcolo da utilizzarsi per pervenire ad una corretta determinazione dellâ??utile per azione, in particolare in presenza di alcune operazioni sul capitale intervenute nel corso dellâ??esercizio.

In assenza di tali operazioni, lâ??utile per azione si ottiene dividendo il risultato dâ??esercizio (utile o perdita) per il numero di azioni in circolazione, escludendo le azioni proprie. Nel caso di azioni con differenti diritti (es. azioni ordinarie, privilegiate, di risparmio) è possibile cumulare le azioni in unâ??unica categoria oppure effettuare calcoli separati e fornire indicazioni separate.

Relativamente al bilancio consolidato, lâ??utile per azione è calcolato con riferimento allâ??utile netto dedotta la quota attribuibile alla minoranza.

Qualora siano avvenute operazioni sul capitale (per esempio, aumenti e/o compravendita di azioni proprie, emissioni gratuite, frazionamenti o accorpamenti di azioni) lâ??utile netto deve essere raffrontato al numero medio ponderato di azioni in circolazione nellâ??esercizio, tenendo opportunamente conto delle diverse date in cui sono intervenute le operazioni sul capitale.

Nel caso di emissione di un diritto di opzione (warrant), il prezzo di esercizio è, in genere, inferiore al valore di mercato delle azioni. Ciò significa che il warrant include anche un « premio ». Occorre, pertanto, ricalcolare il numero di azioni in circolazione tramite il seguente fattore correttivo:

VA/Vexw

essendo VA il valore dellâ??azione prima dellâ??esercizio del warrant e Vexw il valore teorico dellâ??azione dopo lâ??esercizio del warrant.

Il valore teorico dellâ??azione dopo lâ??esercizio del warrant si ottiene dalla formula:

(Vat + p) / nAex

essendo Vat il valore complessivo delle azioni prima dellâ??esercizio del warrant, p il ricavato dellâ??esercizio del diritto e nAex il numero di azioni in circolazione dopo lâ??esercizio del warrant.

Lâ??utile per azione è poi calcolato con riferimento al numero di azioni rettificato per il periodo ante emissione del warrant e, per il periodo successivo, con riferimento al numero di azioni che sarebbero in circolazione ipotizzando lâ??integrale esercizio del warrant. Infine, a fini comparativi, lâ??utile per azione dellâ??anno precedente deve essere ricalcolato in base al fattore di rettifica.

Nel caso siano in circolazione obbligazioni convertibili, bisogna tener conto, nel calcolo dellâ??utile per azione, dellâ??effetto diluitivo derivante dalla conversione delle obbligazioni. A tal fine, si ipotizza una teorica conversione fin dallâ??inizio dellâ??esercizio. Si assume inoltre che il ricavato della conversione sia il valore di mercato delle azioni (prezzo medio annuo) e la differenza fra il numero effettivo di azioni da emettere e quello teorico a prezzo di mercato contribuisca al calcolo dellâ??utile per azione perché è concettualmente assimilato ad unâ??emissione gratuita.

Infine, lâ??utile da bilancio è rettificato per eliminare gli effetti economici del prestito obbligazionario (cioè, interessi, ammortamento del disaggio, componente fiscale, ecc.).

Il calcolo dellâ??utile per azione si presenta laborioso in caso di concomitanti operazioni sul capitale oppure in relazione a strumenti finanziari complessi sul capitale. Una trattazione esaustiva esula dallo scopo di questo documento che vuole solo incoraggiare le imprese alla presentazione in bilancio dellâ??utile per azione quale notizia di interesse per gli investitori e che, pertanto, si è limitato a tratteggiare le casistiche di calcolo maggiormente ricorrenti.

Eâ?? comunque necessario che, qualora gli amministratori presentino il dato dellâ??utile per azione, forniscano anche nella Nota integrativa i necessari ragguagli su come tale calcolo è stato effettuato, qualora esso non sia di immediata comprensione.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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