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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Il metodo del patrimonio netto 2 Norme civilistiche e tributarie | Criteri di determinazione del reddito d’impresa: plusvalenze e minusvalenze delle immobilizzazioni finanziarie

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Con riferimento al metodo del patrimonio netto la disciplina tributaria non obbliga a valutazioni diverse da quelle richieste dalle norme civilistiche, integrate sul piano della tecnica dai principi contabili. I diversi criteri tributari di valutazione si traducono in variazioni in aumento o in diminuzione dell’utile o della perdita d’esercizio da apportare nella dichiarazione dei redditi al fine di determinare il reddito d’impresa di cui all’art. 52, co. 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , senza interferire con la determinazione del reddito d’esercizio.

Infatti:

a) le plusvalenze derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, definite dal legislatore tributario (con termine più appropriato) «maggiori valori», non concorrono alla formazione del reddito per la parte eccedente le svalutazioni, definite minusvalenze, già imputate e fiscalmente dedotte, finché non vengano realizzate; solo la parte eccedente darà luogo ad una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi (art. 54 , co. 2-bis);

b) la ripartizione delle plusvalenze da alienazioni di partecipazioni finanziarie fino a cinque esercizi darà luogo, in sede di dichiarazione dei redditi, ad una variazione in diminuzione nell’esercizio del realizzo e a variazioni in aumento nei successivi esercizi (art. 54, co. 4);

c) le svalutazioni delle partecipazioni conseguenti all’applicazione del metodo del patrimonio netto, imputate al conto economico (voce D.19.a), sono deducibili ai sensi dell’art. 66 , co. 1-bis, se le relative azioni sono negoziate in mercati regolamentati; in questa ipotesi la deduzione è ammessa se il valore fiscalmente riconosciuto [1] di tali azioni è inferiore alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre e in misura non eccedente tale differenza;

d) le suddette svalutazioni, invece, se relative a partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, sono deducibili ai sensi dell’art. 61 , co. 3, lett. b), apportando cioè una riduzione al valore unitario delle partecipazioni, fiscalmente riconosciuto, in misura proporzionalmente corrispondente alla diminuzione patrimoniale risultante dal confronto tra l’ultimo bilancio, approvato dalla partecipata prima dell’acquisto, e l’ultimo bilancio in senso assoluto (tenuto conto delle eventuali perdite la cui copertura, mediante riduzione del capitale, è stata deliberata dopo il suddetto bilancio). Applicando tale criterio, la minusvalenza deducibile può essere superiore o inferiore alla svalutazione determinabile col metodo del patrimonio netto: se superiore, il redattore del bilancio potrebbe – secondo quanto da alcuni sostenuto – aumentare la svalutazione civilisticamente corretta avvalendosi della deroga introdotta con l’art. 2426 , co. 2, ed allora l’«inquinamento» dello stato patrimoniale e del conto economico richiederà nella nota integrativa l’indicazione del maggior patrimonio netto e del miglior risultato economico, nonché della fiscalità latente (art. 41, n. 10, della IV direttiva ) [2]; se inferiore, il redattore del bilancio dovrà apportare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi (art. 52, co. 1, D.P.R. cit.);

e) gli ammortamenti dei maggiori valori della partecipata (rispetto ai valori fiscalmente riconosciuti) non sono deducibili, ma concorrono a formare le rettifiche extracontabili in base alle quali viene valutata, col metodo del patrimonio netto, la partecipazione nel bilancio della partecipante (art. 66, co. 1-ter); la riduzione di valore apportata, imputata al conto economico in applicazione del metodo del patrimonio netto, dà luogo ad una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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