3.2.a) DESCRIZIONE DEL METODO
Secondo il metodo del patrimonio netto, il costo originario della partecipazione viene modificato per recepire le rettifiche proprie di tale metodologia ed in particolare per tener conto delle quote degli utili e delle perdite della partecipata, realizzati con terzi, nei periodi successivi all’acquisizione della partecipazione; ciò a prescindere dal fatto che tali utili vengano o meno distribuiti e che le perdite vengano o meno portate a riduzione del capitale della partecipata. In altri termini il costo originario, sostenuto per l’acquisizione di una partecipazione in un’altra società, viene periodicamente rettificato (in senso positivo o negativo) al fine di riflettere, nel bilancio della società titolare della partecipazione, sia la quota ad essa spettante degli utili o delle perdite, sia altre variazioni del patrimonio netto della partecipata, nei periodi successivi alla data di acquisto.
3.2.b) RELAZIONE TRA METODO DEL PATRIMONIO NETTO E BILANCIO CONSOLIDATO
Il metodo del patrimonio netto produce gli stessi effetti sul patrimonio netto e sul risultato dell’esercizio del bilancio consolidato.
La differenza tra il consolidamento integrale ed il metodo del patrimonio netto risiede in sostanza nel fatto che solo con il consolidamento integrale gli effetti sono analiticamente rilevati in tutte le voci del bilancio, con evidenza del risultato e del patrimonio netto di terzi. Con il consolidamento integrale, infatti, si incorporano nel bilancio della partecipante tutti i conti della partecipata; con il metodo del patrimonio netto, invece, si riflette nel valore della partecipazione il patrimonio netto della partecipata, mentre nel conto economico si riflettono i risultati d’esercizio di questa (in proporzione alla quota posseduta della partecipazione), rettificati per riflettere il costo dell’investimento sostenuto dalla società titolare della partecipazione. Il metodo del patrimonio netto non è pertanto sostitutivo del consolidamento integrale, né alternativo a quest’ultimo.
3.2.c) RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DELLA DIFFERENZA TRA COSTO DI ACQUISTO E VALORE NETTO CONTABILE ALLA DATA DI ACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE
Nel primo bilancio della partecipante successivo all’acquisto della partecipazione, ai fini dell’applicazione del metodo del patrimonio netto, il patrimonio netto contabile ed il risultato economico della partecipata vanno rettificati per riflettere la differenza tra costo sostenuto per il suo acquisto e valore netto contabile alla data d’acquisto.
Quando il costo d’acquisto della partecipazione è superiore al valore netto contabile alla data dell’acquisizione, come spesso si verifica, la differenza tra i due valori va identificata nella sua composizione e trattata contabilmente come indicato nel successivo paragrafo. In altri termini la differenza tra costo della partecipazione e valore contabile del patrimonio netto della società partecipata all’atto dell’acquisto deve essere considerata alla stessa stregua delle analoghe differenze emergenti in sede di preparazione del bilancio consolidato, che sono trattate nello specifico documento.
3.2.d) RAPPRESENTAZIONE DEL VALORE RISULTANTE DAL METODO DEL PATRIMONIO NETTO
L’investimento deve essere esposto nello stato patrimoniale della partecipante attraverso un ammontare unico, e la quota di utili o di perdite della partecipata deve essere indicata con chiarezza ed evidenza: quindi in apposita voce. Il documento deputato a contenere quest’ultima indicazione è il conto economico, salvo quanto verrà indicato nel successivo paragrafo.
Non si ritiene accettabile scorporare dal prezzo pagato il valore dell’avviamento [1] per iscriverlo separatamente nel bilancio della partecipante. Tale metodologia non è ricorrente nella prassi contabile italiana; il valore dell’avviamento, essendo individuato per differenza rispetto al prezzo di costo, al termine di un processo di stima dei valori correnti attribuiti agli altri componenti del patrimonio, costituisce necessaria ed attendibile base di calcolo degli ammortamenti, ma, quale «bene di secondo grado», non è destinato ad assumere una distinta rappresentazione nel bilancio d’esercizio [2].
3.2.e) DATA DEL BILANCIO DELLA PARTECIPATA
Il metodo del patrimonio netto va applicato utilizzando il bilancio approvato dalla partecipata, riferito alla stessa data del bilancio della partecipante. E’ tuttavia accettabile assumere un progetto di bilancio formalmente redatto dall’organo amministrativo della partecipata, qualora non sia ancora intervenuta l’approvazione da parte dell’assemblea.
Il metodo del patrimonio netto non può essere applicato se la data di chiusura del bilancio della controllata diverge da quella riferita alla controllante, giacché quest’ultima ha il potere di imporre alla prima la chiusura dell’esercizio alla stessa data.
Se la data di riferimento del bilancio della società collegata non coincide con quello della partecipante, è accettabile utilizzare un bilancio a data diversa purché si verifichino le seguenti condizioni:
– la differenza non ecceda i tre mesi;
– la differenza di data del bilancio sia mantenuta costante;
– la diversità di data venga indicata nella nota integrativa della partecipante;
– vengano riflessi gli effetti di operazioni ed eventi significativi verificatisi tra la data del bilancio della collegata e quella della partecipante [3], ed essi siano posti in evidenza nella nota integrativa della partecipante.
Nel caso in cui le date di riferimento dei bilanci della partecipante e delle collegate divergano di oltre tre mesi, gli amministratori della partecipante richiederanno alla collegata di redigere un bilancio straordinario alla data di chiusura del bilancio della partecipante; il metodo del patrimonio netto dovrà essere applicato utilizzando il suddetto bilancio intermedio.
3.2.f) RIDUZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE PER PERDITE SUPERIORI AL VALORE STESSO DELLA PARTECIPAZIONE
Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione va azzerata; delle perdite ulteriori va tenuto conto, ai fini dell’applicazione del metodo del patrimonio netto, nel bilancio della partecipante a meno che non sia stato formalmente deliberato l’abbandono della partecipazione e da tale operazione non si prevedano perdite per la partecipante, sia dirette, sia indirette. Se, invece, la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite vanno contabilizzate nel fondo per rischi ed oneri.
3.2.g) SVALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE
La partecipazione va svalutata in presenza di perdite durevoli di valore [4]. In caso di perdite ricorrenti o di situazioni che fanno prevedere una diminuzione non temporanea del valore intrinseco della partecipazione, l’importo a cui la partecipazione è iscritta in bilancio deve essere svalutato in misura anche superiore a quella risultante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto. Nel caso cioè di perdite ricorrenti, le loro cause vanno indagate e, se l’indagine pone in evidenza l’impossibilità di sanare la situazione entro un limite ragionevolmente breve di tempo, l’investimento va svalutato. Tale svalutazione deve essere calcolata in funzione della gravità degli elementi che concorrono a determinare il giudizio negativo sul valore intrinseco della partecipazione.
Il valore di mercato dell’investimento, inferiore al valore iscritto in bilancio, può indicare una perdita nel valore dell’investimento stesso. Ad esempio, il declino delle quotazioni di borsa può, ma non necessariamente, essere indicativo di una perdita durevole [5]. Esso rappresenta solo un elemento che va valutato con applicazione del principio di prudenza. Tale ulteriore svalutazione, rispetto a quella risultante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, va addebitata a conto economico.
3.2.h) IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO IN PRESENZA DI PIU’ PARTECIPAZIONI
In presenza di più partecipazioni, alle quali debba applicarsi il metodo del patrimonio netto, questo va applicato ad ogni singola partecipazione e di conseguenza non può essere effettuata una valutazione su base aggregata delle partecipazioni [6]. Pertanto la svalutazione, che si deve apportare ad una partecipazione, non può essere compensata dal mancato riconoscimento del maggior valore, attribuibile ad altre, derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto.
3.2.i) IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO IN PRESENZA DI PARTECIPAZIONI INDIRETTE
Il metodo del patrimonio netto può applicarsi alle partecipazioni possedute sia direttamente, sia indirettamente tramite altre società.
Nel caso in cui la partecipante possegga una partecipazione in una società controllata o collegata, il metodo del patrimonio netto va applicato dopo che nel bilancio di quest’ultima società le partecipazioni siano state valutate impiegando i medesimi principi contabili utilizzati dalla capogruppo. Nell’ipotesi che la partecipante possegga una partecipazione in una società collegata che, quale capogruppo (di altre società), rediga il bilancio consolidato, dovrà essere assunto il valore risultante da tale bilancio.
3.2.l) DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA O DELLA MINUSVALENZA IN CASO DI CESSIONE DI PARTECIPAZIONE CONTABILIZZATA SECONDO IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO
La plusvalenza o la minusvalenza (utile o perdita) di cessione a soggetti diversi dalle controllate e collegate di una partecipazione contabilizzata secondo il metodo del patrimonio netto deve essere calcolata come differenza tra prezzo di vendita e valore della partecipazione contabilizzata con il detto metodo e non tra prezzo di vendita e costo originario della partecipazione: essa deve essere imputata al conto economico.
L’imputazione al conto economico della plusvalenza o della minusvalenza, in caso di cessione a terzi di una parte delle azioni o quote della controllata o collegata, è l’unico trattamento contabile consentito applicando il metodo del patrimonio netto, mentre nella redazione del bilancio consolidato, se si tratta di partecipazione in società controllata, è consentita anche l’imputazione della differenza ad aumento o riduzione del patrimonio netto, purché dopo la cessione venga mantenuta la posizione di controllo [7].
Nel caso di cessione solo di una parte delle azioni o di una quota della partecipata, se c’è evidenza che la cessione parziale della partecipazione abbia diminuito il valore della parte non ceduta (per esempio, quando la cessione parziale comporta la perdita del controllo da parte della capogruppo), il residuo valore della partecipazione dovrà essere adeguatamente svalutato.
La plusvalenza o la minusvalenza, derivante dalla cessione a società controllate o collegate di una partecipazione, imputata al conto economico, deve essere neutralizzata operando le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato.