3.4.a) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI LETTERALMENTE RICHIESTE DAL CODICE CIVILE
Con specifico riferimento al criterio di valutazione delle partecipazioni col metodo del patrimonio netto dovranno essere fornite le seguenti informazioni complementari nella nota integrativa:
1. «i criteri applicati nella valutazione» delle partecipazioni in imprese controllate e collegate, «nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato» (art. 2427 , n. 1, Codice civile);
2. i movimenti delle partecipazioni suddivise in due voci, in imprese controllate e collegate, specificando per ciascuna voce: «il costo; le precedenti rivalutazioni … e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una all’altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio; le rivalutazioni … e svalutazioni effettuate nell’esercizio» (art. 2427, n. 2);
3. «l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciarie o per interposta persona in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna partecipazione la denominazione, la sede, il capitale, l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito»;
4. «gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale» relativi ad imprese controllate e collegate, «le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d’ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società» (art. 2427, n. 9);
5. la motivazione della differenza tra il maggior valore della partecipata iscritto nello stato patrimoniale e il minor valore:
ù determinato col metodo del patrimonio netto, nel caso in cui è obbligatoria la redazione del bilancio consolidato;
ù determinato in misura pari alla frazione di patrimonio netto della partecipata (corrispondente alla quota di capitale posseduta dalla partecipante), risultante dall’ultimo bilancio, negli altri casi (art. 2426 , n. 3, 2° cpv.).
6. la differenza fra il maggior costo di acquisto di ciascuna partecipazione in imprese controllate o collegate, valutata col metodo del patrimonio netto, e il minor valore contabile del patrimonio netto di tale partecipazione, risultante dall’ultimo bilancio approvato e le ragioni per le quali tale differenza è stata iscritta nello stato patrimoniale della partecipante, distinguendo la parte attribuibile ai beni ammortizzabili o all’avviamento, che deve essere ammortizzata (art. 2426, n. 4, 2° cpv.).
Stabilisce infine l’art. 2428 , co. 2, n. 2, che dalla relazione sulla gestione devono risultare … «i rapporti con le imprese controllate e collegate».
3.4.b) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI RICHIESTE DAL CODICE CIVILE INTEGRATO SUL PIANO DELLA TECNICA DAI PRINCIPI CONTABILI
Le informazioni complementari indicate negli artt. 2426 e 2427 Codice civile e riportate nel paragrafo precedente, devono essere integrate sul piano della tecnica, tenuto conto delle integrazioni operate in tema di criteri di valutazione, in applicazione di corretti principi contabili. Si riportano, pertanto, le informazioni richieste dal codice civile, integrato sul piano della tecnica dai principi contabili.
I. Si ritiene che la nota integrativa, nella parte dedicata ai criteri adottati nelle valutazioni di bilancio, debba informare se le partecipazioni in imprese controllate e in imprese collegate siano normalmente valutate col metodo del costo o del patrimonio netto e, qualora – con riferimento a due o più partecipazioni – siano adottati ambedue i criteri, quali siano le circostanze al ricorrere delle quali venga applicato un metodo anziché l’altro. La scelta fra i due criteri di valutazione non può infatti essere guidata dalla casualità o dal mero arbitrio, e l’indicazione delle ragioni della scelta stessa consente ai soci e ai terzi di valutare le decisioni degli amministratori.
E’ utile che i due metodi di valutazione siano sinteticamente descritti per rendere più pregnante l’informazione al lettore del bilancio, spesso non dotato di particolari nozioni di tecnica contabile. Le società potrebbero, per esempio, indicare che il metodo del patrimonio netto consiste sommariamente nell’assunzione nel bilancio della partecipante, ai fini della valutazione delle partecipazioni in imprese controllate e collegate, del risultato d’esercizio della partecipata, rettificato per tenere conto del maggior costo sostenuto per l’acquisto della partecipazione stessa rispetto al valore contabile della frazione di patrimonio netto corrispondente alla frazione di capitale acquistato dalla partecipante.
II. E’ necessario specificare se il risultato d’esercizio della partecipata è stato imputato al conto economico (metodo del patrimonio netto integrale) o ha influenzato solo lo stato patrimoniale (metodo del patrimonio netto con rappresentazione solo patrimoniale). Nel primo caso gli amministratori dovranno indicare l’ammontare dell’utile d’esercizio che non potrà essere distribuito, dovendo essere iscritto in apposita riserva non distribuibile.
III. Si richiede inoltre che la nota integrativa:
– illustri il criterio adottato per la traduzione del bilancio dell’impresa partecipata in moneta estera, nonché la rilevazione e la rappresentazione degli effetti delle variazioni nei rapporti di cambio ed i motivi che hanno portato all’adozione di tale procedimento;
– indichi i cambi utilizzati nell’applicazione del criterio sopraillustrato.
Se intervengono significative variazioni nei cambi tra la data del bilancio della partecipata, espresso in moneta estera, e quello in cui viene redatto il bilancio della partecipante, è necessario che nella relazione sulla gestione, tra i fatti di rilievo avvenuti dopo le date di riferimento del bilancio stesso, siano evidenziati la natura di tali variazioni e il loro effetto.
IV. Nel caso di modificazione del criterio di valutazione ed adozione del metodo del patrimonio netto occorre giustificare la scelta effettuata ed indicare il valore delle partecipazioni, del patrimonio netto e del risultato d’esercizio che sarebbero stati iscritti nel bilancio se il criterio non fosse stato cambiato. Le stesse informazioni devono essere fornite nel caso che dal metodo del patrimonio netto si passi al metodo del costo o al minore fra costo e mercato.
V. Nel caso in cui la data di chiusura dell’esercizio della partecipata, valutata col metodo del patrimonio netto, non coincida con la data di chiusura dell’esercizio della partecipante, occorre indicare se è stato assunto, ai fini di tale valutazione, il risultato economico della partecipata emergente dal relativo bilancio, eventualmente rettificato per tenere conto di eventi rilevanti verificatisi tra la data di bilancio della partecipata e quella del bilancio della partecipante, oppure il risultato economico emergente da apposito bilancio straordinario redatto dalla partecipata ai fini del bilancio consolidato della partecipante.
VI. Nell’ipotesi di acquisto di una partecipazione nell’ultimo esercizio e di sua valutazione nel bilancio della partecipante col metodo del patrimonio netto, qualunque sia il trattamento contabile adottato (v. 3.3.f ), la partecipante deve indicare la differenza fra prezzo di acquisto e valore contabile della frazione di patrimonio netto corrispondente alla frazione di capitale acquistata. Di tale differenza occorre indicare la composizione con riferimento agli importi di maggior rilievo, evidenziando separatamente le differenze attribuibili ai beni ammortizzabili e all’avviamento, nonché le aliquote di ammortamento mediamente applicate ai primi e l’aliquota applicata al secondo. Il lettore del bilancio deve cioè essere messo in condizione di stimare in quanti esercizi, secondo il piano di ammortamento prescelto, potrà essere assorbita tale differenza.
VII. Nel caso di valutazione al costo la nota integrativa deve indicare e motivare la differenza esistente fra valore contabile della frazione di patrimonio netto della partecipata, imputabile alla partecipante, e valore di bilancio della corrispondente posta «partecipazione» iscritta nel bilancio della partecipante, a condizione che quest’ultima non sia tenuta a redigere il bilancio consolidato. Nel caso, invece, in cui tale obbligo esista, dovrà essere indicata e soprattutto motivata la differenza fra valore contabile della frazione di patrimonio netto della partecipata, valutata col metodo del patrimonio netto, e valore di bilancio della corrispondente posta «partecipazioni in imprese controllate o collegate» iscritta nel bilancio della partecipante [1]. Si ritiene che allo stato non siano facilmente ipotizzabili valide giustificazioni di tale differenza se essa è positiva [2]; la differenza può essere invece negativa, allorché la partecipante ritenga di operare sulla voce partecipazione una svalutazione superiore a quella risultante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, in dipendenza di eventi destinati ad incidere durevolmente ed in misura negativa sui futuri bilanci della partecipata; tali eventi, infatti, vanno riflessi per competenza nella valutazione, senza attendere l’esercizio nel quale essi si manifesteranno (v. precedente paragrafo 3.2.h ).
VIII. Infine la relazione sulla gestione, nell’indicare i rapporti con imprese controllate e collegate, dovrà fare menzione di tutti quei rapporti patrimoniali, finanziari ed economici, ancorché non rappresentabili in bilancio, destinati ad influenzare significativamente la valutazione della società partecipata e la scelta del relativo criterio di valutazione.