M. IL BILANCIO CONSOLIDATO
Il bilancio consolidato non ha rilevanza fiscale e deve quindi essere depurato dalle interferenze derivanti dalla normativa tributaria che possono essere presenti nei bilanci d’esercizio delle imprese consolidate, inoltre devono essere stanziate le imposte differite derivanti dall’eliminazione delle sopracitate interferenze, nonchè dalle rettifiche apportate per uniformare i criteri di valutazione e dalle altre rettifiche di consolidamento.
Il Documento n. 17 – Il bilancio consolidato affronta alcuni argomenti specifici relativi alle imposte e alle imposte differite nel bilancio consolidato, quali:
– l’eliminazione delle partite di natura fiscale (capitolo 9.6);
– il riconoscimento degli effetti fiscali nella determinazione dei valori correnti delle attività e delle passività per la ricostruzione del prezzo di cessione (punto (e) del capitolo 10.2 – Determinazione dei valori che compongono la differenza alla data di acquisto della partecipazione);
– gli effetti fiscali su utili e perdite infragruppo da eliminare (capitolo 11.2, punto c);
– le imposte sugli utili indivisi delle partecipate nel caso di preparazione del bilancio consolidato e di applicazione del metodo del patrimonio netto (capitolo 11.5).
Per quanto concerne gli argomenti sopraelencati si rimanda quindi al Documento citato.
Relativamente alla contabilizzazione delle imposte differite il capitolo 9.7 del documento n. 17 è sostituito dal seguente:
“9.7 CONTABILIZZAZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE
La normativa sia in tema di bilancio d’esercizio che di bilancio consolidato non detta particolari norme in materia di contabilizzazione delle imposte sul reddito, sia correnti che differite. Tuttavia, anche l’onere per imposte deve essere trattato secondo i principi generali della competenza e della prudenza. Per l’applicazione di detti principi generali, si rende necessario il ricorso ad appropriate regole tecniche rappresentate dal principio contabile n. 24 – Trattamento delle imposte sul reddito.
L’effetto delle imposte differite deve essere rilevato tutte le volte che sussistono differenze temporanee, singolarmente per ciascuna impresa consolidata, anche per effetto delle rettifiche di consolidamento, tra i valori dell’attivo e del passivo e i valori ai fini fiscali rinvenienti dai bilanci d’esercizio delle società consolidate.
Ancorchè la disciplina originaria dettata dal D.Lgs. 127/91 non faccia esplicito riferimento alla necessità di contabilizzare imposte differite o anticipate, è necessario, per una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato, rilevare l’effetto fiscale rinveniente dalla eliminazione di poste di natura esclusivamente fiscale e della eventuale rettifica per uniformare i criteri di valutazione delle voci di bilancio (art. 34, 2° comma), nonchè dalle altre rettifiche di consolidamento (ad esempio, dall’eliminazione degli utili/perdite infragruppo).”
Eliminazione delle interferenze fiscali
Nei bilanci d’esercizio delle imprese che vengono consolidate le interferenze fiscali possono essere mantenute o eliminate, infatti gli artt. 2426, comma 2, e 2427, comma 14, del Codice Civile consentono di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie, fornendo in nota integrativa le motivazioni e gli importi di tali rettifiche di valore e accantonamenti presenti nel conto economico.
Conseguentemente qualora nei bilanci d’esercizio delle imprese consolidate le interferenze fiscali siano mantenute, si dovrà procedere alla loro eliminazione e allo stanziamento delle eventuali imposte differite correlate, secondo le modalità descritte al paragrafo H, prima di procedere alle operazioni di consolidamento.
Compensazioni
La determinazione delle differenze temporanee e il calcolo delle relative imposte differite avviene sulla base delle singole dichiarazioni dei redditi di ogni impresa consolidata.
Si può procedere alla compensazione fra imposte differite e imposte anticipate delle diverse imprese consolidate, solo se esiste un diritto legale alla compensazione dei saldi.