Si ritiene che il contenuto di questo documento sia sostanzialmente in linea con quanto enunciato dallo I.A.S.C. con riferimento in particolare al documento IAS n. 12.
Le più importanti differenze rispetto ai principi internazionali sono le seguenti:
a) Relativamente alla contabilizzazione delle passività per imposte differite si afferma che le stesse non devono essere rilevate qualora vi siano scarse probabilità che tale debito insorga (cap. G), mentre lo IAS 12 prevede che normalmente per tutte le differenze temporanee imponibili debba essere rilevata contabilmente una passività per imposte differite (par. 15).
b) Nella valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate (par. H.I) e nell’iscrizione del beneficio connesso a perdite riportabili (par. H.II) si utilizza l’espressione ragionevole certezza invece che il termine probabilità utilizzato nello IAS 12 (par. 24 e 34).
c) Per il calcolo delle imposte differite la norma di legge che determina l’aliquota da applicare deve essere emanata alla data di redazione bilancio (par. H.I), mentre lo IAS 12 (par. 47) prevede anche le aliquote di fatto vigenti alla data di bilancio, ancorchè le relative norme di legge non siano state ancora emanate.