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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Il trattamento contabile delle imposte sul reddito Fondi per imposte definizione degli stessi ed enunciazione dei principi contabili per la loro valutazione e rappresentazione in bilancio |

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D. DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE E RILEVAZIONE.

I fondi per imposte, che sono inclusi tra i fondi per rischi ed oneri, accolgono:

– gli accantonamenti per imposte probabili, aventi ammontare e/o data di sopravvenienza indeterminata, ad esempio derivanti da accertamenti o contenziosi in corso;

– le imposte differite, di cui alla successiva trattazione in questo documento

E. CLASSIFICAZIONE.

La classificazione dei fondi per imposte nel bilancio d’esercizio deve rispondere al postulato della comprensibilità (chiarezza) in precedenza richiamato.

L’evidenziazione dei fondi per imposte deve avvenire nella voce B.2 – Fondi per rischi ed oneri del passivo di stato patrimoniale, con separata indicazione dei fondi per imposte differite rispetto agli altri fondi per imposte.

Classificazione minima

Da quanto detto in precedenza, deriva che i fondi per imposte devono essere esposti nello stato patrimoniale tra i fondi per rischi ed oneri (art. 2424 Codice Civile) con le seguenti minime classificazioni:

B FONDI PER RISCHI ED ONERI

…..

2) a. Per imposte

b. Per imposte differite

…..

F. VALUTAZIONE

La legge non detta criteri di valutazione specifici per gli accantonamenti ai fondi per imposte; nella valutazione degli stessi occorre tener presente i principi generali del bilancio, in particolare i postulati della competenza e della prudenza.

F.I Fondo per imposte

Il fondo per imposte comprende le passività per imposte probabili, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza siano indeterminati, quali accertamenti non definitivi, contenziosi in corso e altre fattispecie similari; mentre i debiti tributari certi (che includono anche gli accertamenti definitivi e i contenziosi chiusi) devono essere iscritti alla voce D.11 del passivo.

La valutazione delle passività per imposte probabili deve essere effettuata in base al presumibile esito degli accertamenti e dei contenziosi, tenendo conto di esperienze passate, situazioni similari, dell’evoluzione interpretativa sia della dottrina che della giurisprudenza.

La contropartita a conto economico degli accantonamenti al fondo per imposte imputabili ad esercizi precedenti è normalmente rappresentata dalla voce E.21- Oneri straordinari/Imposte relative a esercizi precedenti; mentre gli accantonamenti di competenza dell’esercizio vanno iscritti alla voce 22 – Imposte sul reddito d’esercizio.

Nell’esercizio di definizione del contenzioso o dell’accertamento, qualora l’ammontare accantonato nel fondo risulti carente rispetto all’ammontare dovuto, la differenza deve essere imputata a conto economico tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi precedenti, in caso contrario, l’eventuale eccedenza deve essere imputata nei proventi straordinari.

Gli ammontari stanziati nel fondo per imposte devono essere utilizzati in caso di provvedimenti legislativi, quali concordati o condoni, che permettono di sanare le circostanze che avevano motivato la costituzione del fondo in oggetto.

Fondo imposte differite

Il trattamento delle imposte differite è illustrato al capitolo successivo.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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