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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Il trattamento contabile delle imposte sul reddito I debiti tributari definizione degli stessi ed enunciazione dei principi contabili per la loro valutazione e rappresentazione in bilancio |

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A. DEFINIZIONE , CARATTERISTICHE E RILEVAZIONE.

I debiti tributari includono le passività per imposte certe e di ammontare determinato, come ad esempio i debiti per imposte dirette e per l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dovute in base a dichiarazioni o ad accertamenti e contenziosi divenuti definitivi o a iscrizioni a ruolo notificate e non impugnate.

B. CLASSIFICAZIONE

La classificazione dei debiti tributari nel bilancio d’esercizio deve rispondere al postulato della comprensibilità (chiarezza) in precedenza richiamato.

I debiti tributari vanno iscritti alla voce D.11 del passivo di stato patrimoniale.

I debiti per le singole imposte devono essere iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta, che siano legalmente compensabili, tranne nel caso in cui ne sia stato chiesto il rimborso; in quest’ultimo caso gli importi di cui è stato chiesto il rimborso vanno esposti tra i crediti alla voce C.II.5.

Scadenza

Normalmente i debiti tributari hanno scadenza entro l’esercizio successivo; nel caso esistessero debiti con scadenza oltre l’esercizio successivo, gli stessi devono essere rappresentati distintamente in bilancio.

Natura

Quando vi siano singoli debiti tributari di importo rilevante con peculiari caratteristiche di cui è importante che il lettore del bilancio abbia conoscenza, tali debiti devono avere separata indicazione nello stato patrimoniale o preferibilmente in nota integrativa.

C. VALUTAZIONE

I debiti tributari vanno esposti in bilancio al valore nominale, comprensivo di eventuali sovrattasse, pene pecuniarie e interessi maturati ed esigibili alla data di bilancio.

C.I. Crediti verso erario

I crediti verso l’erario devono essere iscritti all’attivo di stato patrimoniale tra gli Altri crediti (voce C-II-5), se non compensabili come indicato al precedente punto B; qualora fossero di ammontare significativo devono essere evidenziati separatamente in nota integrativa.

Riguardo alla scadenza si sottolinea come la stessa “…deve essere determinata in base ai termini di fatto del realizzo quando questi contrastino con i presupposti contrattuali o giuridici”; conseguentemente occorre valutare quanta parte dei crediti in oggetto verrà ragionevolmente incassata entro l’esercizio successivo e quanta parte oltre lo stesso, ai fini di una separata evidenziazione nello stato patrimoniale.

I crediti verso l’erario sono soggetti ai medesimi criteri di valutazione previsti per i crediti.

Gli interessi sui crediti vantati verso l’erario vanno calcolati in base alle modalità previste dalla normativa vigente e riconosciuti per competenza, proporzionalmente al credito in essere.

C.II Crediti d’imposta sui dividendi

I crediti d’imposta sui dividendi vanno contabilizzati a conto economico in aumento dei dividendi (voce C.15 di conto economico), avendo come contropartita di stato patrimoniale la voce crediti verso erario (all’interno della voce C.II.5).

In bilancio i dividendi devono essere iscritti in base al principio di competenza, vale a dire nel momento in cui sorge il relativo diritto di credito, momento che corrisponde alla delibera di distribuzione da parte della partecipata; i dividendi da società controllate possono essere iscritti anche in base al principio della “maturazione”, ossia nell’ esercizio in cui gli utili sono prodotti da parte della società controllata.

Fiscalmente invece i dividendi sono riconosciuti in base al principio di cassa, ossia al momento del loro percepimento, e anche il diritto al relativo credito d’imposta sorge contestualmente all’incasso dei dividendi.v Qualora l’incasso dei dividendi abbia luogo in un esercizio successivo a quello della loro iscrizione in bilancio, per il principio della competenza, nell’esercizio di iscrizione occorre rilevare anche gli effetti fiscali relativi ai dividendi; vanno quindi calcolate le imposte differite, limitatamente all’IRPEG, tenendo conto del relativo credito d’imposta, che deve essere portato ad incremento del dividendo, sebbene il diritto verso l’erario per il credito d’imposta non sia ancora sorto dal punto di vista giuridico. La contropartita di stato patrimoniale non sarà rappresentata dai crediti verso l’erario, ma da una attività per imposte anticipate; nell’esercizio di incasso del dividendo si rileverà nell’attivo di stato patrimoniale il credito verso l’erario , che sarà utilizzato a scomputo delle imposte sul reddito dovute.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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