L. NOTA INTEGRATIVA
La nota integrativa deve fornire, con riferimento alle imposte sul reddito, le seguenti informazioni:
a) le variazioni significative intervenute nella consistenza delle voci debiti e crediti tributari, rispetto all’esercizio precedente;
b) le variazioni intervenute nella consistenza dei fondi, il loro utilizzo e gli accantonamenti effettuati;
c) debiti tributari di rilevante ammontare e con peculiari caratteristiche di cui è importante che il lettore del bilancio sia a conoscenza;
d) le rettifiche di valore e gli accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie e la loro incidenza sul risultato dell’esercizio;
e) la riconciliazione, con le relative spiegazioni, fra l’onere fiscale da bilancio e l’onere fiscale teorico qualora tali differenze siano significative (vedi allegato I);
f) relativamente ai fondi per imposte:
-i criteri adottati per lo stanziamento,
– in presenza di accertamenti o contenziosi con le autorità fiscali, qualora non si sia ritenuto opportuno effettuare accantonamenti al fondo per imposte, le motivazioni a supporto del mancato stanziamento;
g) per quanto concerne le passività per imposte differite e le attività per imposte anticipate:
– una descrizione delle principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate;
– l’indicazione di eventuali variazioni rispetto all’esercizio precedente nell’aliquota fiscale applicata alle differenze temporanee;
– le motivazioni del mancato stanziamento delle imposte sugli utili non distribuiti di controllate e collegate;
– le imposte differite e anticipate che sono state accreditate o addebitate al patrimonio netto;
– le differenze temporanee, eventualmente raggruppate per natura omogenea, ivi comprese quelle derivanti dalle riserve e dai fondi in sospensione d’imposta, per le quali non si è provveduto allo stanziamento delle relative imposte anticipate o differite e i motivi del mancato stanziamento;
h) relativamente alle perdite fiscali riportabili:
– l’ammontare del risparmio fiscale contabilizzato nel bilancio, relativo a perdite dell’esercizio o a perdite riportabili sostenute in esercizi precedenti, fornendo le motivazioni a supporto dell’iscrizione dello stesso;
– l’ammontare del beneficio fiscale connesso a perdite fiscali riportabili non ancora contabilizzato in bilancio.