21. Raffronto con le norme tributarie
Con riferimento allâ??iscrizione delle differenze di cambio, i metodi indicati nellâ??art. 18, D. lgs. 213/1998, destinati alle imprese in generale, quelli indicati nellâ??art. 21, destinati alle imprese creditizie e finanziarie, e quelli indicati nellâ??art. 24, destinati alle imprese di assicurazione, sono validi ai fini sia civilistici, sia tributari: artt. 18, co. 2, 21, co. 2, e 24, co. 2, i quali dispongono esplicitamente “anche ai fini della determinazione del reddito dâ??impresa”.
Lâ??imputazione a conto economico dei “costi dâ??introduzione dellâ??euro” per il loro intero ammontare è deducibile anche fiscalmente (vedasi lâ??art. 74, co. 1, D.P.R. 917/1986, per esempio, con riferimento alle spese relative a studi e ricerche). Concorre alla formazione del reddito dâ??impresa lâ??eventuale accantonamento per perdite o costi derivanti dallâ??introduzione dellâ??euro (vedasi precedente § 20) solo se tali perdite o costi sono certi nella loro esistenza e oggettivamente determinabili nel loro ammontare (art. 75, co. 1, D.P.R. 917/1986).
22. Raffronto con i principi contabili internazionali
I metodi analitico pro-rata e sintetico per lâ??imputazione delle differenze di cambio al conto economico non sono conformi al principio contabile internazionale n. 21 (The effects of changes in foreign exchanges rates, § 11, lett. a, per gli elementi monetari) e al SIC-7, Introduction of the Euro. Si osserva tuttavia che tali metodi sono previsti dalla legge quali alternative alla regola generale (criterio di riferimento) dâ??imputazione immediata e per lâ??intero delle suddette differenze al conto economico, la quale, invece, si conforma ai principi contabili dello IASC.