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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Lavori in corso su ordinazione Lavori in corso su ordinazione enunciazione dei principi contabili per la loro rilevazione valutazione e rappresentazione in bilancio | B. Rilevazione dei costi e dei ricavi di commessa

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B.I. CARATTERISTICHE

L’aspetto peculiare da considerare nella rilevazione contabile delle commesse a lungo termine è che esse non si esauriscono in un esercizio e che le loro manifestazioni numerarie per lo più si verificano in esercizi diversi da quelli in cui vengono eseguite le opere.

In tale situazione il rispetto del principio della competenza deve essere ottenuto attraverso un procedimento di rilevazione dei costi e dei ricavi di commessa che consenta la loro attribuzione all’esercizio cui sono effettivamente riferibili, ossia nell’esercizio in cui si svolge l’attività della commessa.

Si rende necessario, quindi, disporre di una struttura amministrativa, spesse volte complessa, che consenta di:

– Effettuare la gestione dei contratti e la loro supervisione.

– Predisporre attendibili ed adeguati preventivi.

– Attuare la corretta contabilizzazione delle commesse a lungo termine, con particolare riferimento alla valutazione dei lavori in corso di esecuzione, tramite un sistema contabile-amministrativo dotato di strumenti idonei a fornire in modo documentato ed attendibile i necessari dati ed analisi, tra cui:

– la ripartizione per commessa dei costi e dei ricavi;

– una sufficiente analisi per natura degli stessi;

– la comparazione periodica tra la parte dell’opera fisicamente eseguita ed il relativo costo consuntivo accumulato ed il costo preventivo per fase;

– l’aggiornamento corrente dei preventivi, che comporta l’aggiornamento della stima analitica dei ricavi e dei costi di completamento;

– l’identificazione di commesse in perdita. Il riconoscimento di tali perdite va effettuato non appena esse diventano evidenti, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione delle commesse e richiede una stima dei costi per il completamento del contratto (vedasi Sezione H di questo documento).

Il sistema contabile-amministrativo dovrà avere ovviamente caratteristiche diverse secondo il criterio di contabilizzazione dei contratti adottato ed i metodi della sua applicazione.

B.II. RICAVI DI COMMESSA

I ricavi di commessa sono costituiti dai corrispettivi complessivi riconosciuti dal committente per l’esecuzione o la fornitura delle opere.

Essi pertanto comprendono:

– Il prezzo base stabilito contrattualmente.

– Le eventuali rettifiche di prezzo pattuite con atti aggiuntivi.

– Le maggiorazioni per revisione prezzi.

– I corrispettivi per opere e prestazioni aggiuntive (es.: varianti).

– I corrispettivi aggiuntivi conseguenti ad eventi i cui effetti siano contrattualmente o per legge a carico del committente.

– Gli altri proventi accessori (quali quelli derivanti dalla vendita dei materiali non impiegati, ecc.).

Per i proventi di natura finanziaria si fa riferimento alla sezione L di questo documento.

B.III. COSTI DI COMMESSA

Sono considerati costi di commessa sia quelli direttamente riferibili alle commesse (costi diretti), sia quelli riferibili all’intera attività produttiva e ripartiti, per imputazione, sulle singole commesse (costi indiretti).

Per costi diretti si intendono indicativamente:

– I costi dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera.

– I costi della manodopera (nel caso di opere realizzate in uno specifico cantiere, tali costi includono tutta la manodopera di cantiere, incluso il personale direttivo ed i servizi generali).

– I costi dei subappaltatori.

– Le spese del trasferimento di impianti e di attrezzature al cantiere.

– I costi per l’impianto e smobilizzo del cantiere.

– Gli ammortamenti ed i noli dei macchinari impiegati.

– Le royalties per brevetti utilizzati per l’opera.

– I costi per fidejussioni e assicurazioni specifiche.

– I costi di progettazione (se riferibili direttamente alla commessa).

Parte di tali costi è sostenuta durante la fase di avviamento della commessa e costituiscono i costi pre-operativi.

Per costi indiretti si intendono indicativamente:

– I costi di progettazione (se tali costi si riferiscono all’intera attività produttiva e sono attribuibili a più commesse).

– I costi generali di produzione o industriali, cui si applicano i principi riportati nel paragrafo D.III.g del Documento Principi Contabili n. 13 relativo alle giacenze di magazzino.

Non sono invece da considerare costi di commessa le spese che si riferiscono all’attività aziendale nel suo complesso, quali:

– Le spese generali amministrative e di vendita.

– Le spese generali di ricerca e sviluppo.

Gli oneri finanziari, i costi pre-operativi e gli oneri sostenuti dopo la chiusura dei lavori sono trattati nelle sezioni G ed L del presente documento.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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