F.I. REVISIONE PREZZI
Ove previste nelle clausole contrattuali (che forniscano con chiarezza i termini di calcolo), le maggiorazioni dei corrispettivi per revisione prezzi sono quantificabili con sufficiente precisione e normalmente non costituiscono oggetto di controversia. In molti contratti (ad esempio quelli con lo Stato) queste maggiorazioni vengono quantificate a titolo provvisorio per ciascuno stato di avanzamento e la quantificazione a titolo definitivo, in sede di chiusura dei lavori, non comporta apprezzabili scostamenti. Le maggiorazioni per revisione prezzi, quindi, possono di norma essere calcolate o stimate attendibilmente man mano che vengono eseguiti i lavori cui si riferiscono e, conseguentemente, devono essere considerate come elemento integrativo del ricavo.
Qualora si applichi il metodo del costo sostenuto, o quello delle ore lavorate, o un altro metodo, secondo cui l’ammontare dei ricavi da riconoscere nel periodo sia funzione delle previsioni dei ricavi e dei costi di commessa totali, si rende necessario fare una stima delle revisioni prezzi sui ricavi che matureranno e sui costi che dovranno essere sostenuti (vedasi paragrafo I.III.). Tali stime vanno effettuate con la dovuta prudenzialità.
Nei casi in cui la determinazione della revisione prezzi o la sua realizzabilità sia soggetta a condizioni tali da renderli dubbi, si applicano i principi enunciati nel paragrafo F.II.b per le altre richieste di corrispettivi aggiuntivi.
F.II. RICHIESTE DI CORRISPETTIVI AGGIUNTIVI
Sovente, in corso di commessa, vengono avanzate richieste per corrispettivi aggiuntivi rispetto a quelli previsti contrattualmente. Tali richieste possono raggrupparsi nelle tipologie che seguono.
F.II.a. Modifiche formalizzate del lavoro originario previsto dal contratto (varianti formalizzate)
Le modifiche del lavoro originario previste dal contratto da apportarsi su richiesta del committente o derivanti da necessità imposte dall’esecuzione dei lavori, se formalmente definite dalle parti (varianti formalizzate), rappresentano modifica definitiva dei corrispettivi del contratto, e, quindi, sono ricavi a tutti gli effetti.
F.II.b. Altre richieste di corrispettivi aggiuntivi (claims)
Tali richieste sono per lo più riferite a maggiori oneri sostenuti per cause imputabili al committente, a maggiori lavori eseguiti, a varianti di lavori non formalizzate in atti aggiuntivi, ecc. Ove il contratto preveda la emissione in contraddittorio di stati di avanzamento, tali richieste assumono normalmente la forma di «riserve» avanzate dall’appaltante e vengono iscritte nell’apposito libro di cantiere.
La definizione dei corrispettivi aggiuntivi richiede normalmente tempi lunghi e può anche raggiungersi diversi anni dopo la chiusura della commessa, spesso a seguito di un giudizio arbitrale. Tale definizione comporta di frequente un ridimensionamento sostanziale degli importi richiesti. Consegue a ciò un elevato grado di incertezza sugli ammontari che verranno riconosciuti e sui tempi d’incasso. Pertanto, le predette richieste vanno contabilizzate con il rispetto del principio contabile della prudenza e quindi il rimborso dell’onere od il provento devono essere rilevati come differimento di costi o riconoscimento di ricavi, limitatamente agli ammontari la cui manifestazione e quantificazione siano ragionevolmente certi.
Se la contabilizzazione avviene in esercizi successivi alla chiusura della commessa, e se gli ammontari sono significativi, dovrà farsene menzione nella nota integrativa.