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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Lavori in corso su ordinazione Lavori in corso su ordinazione enunciazione dei principi contabili per la loro rilevazione valutazione e rappresentazione in bilancio | M. Prezzi contrattuali e costi espressi in moneta estera

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M.I. – Problemi particolari si incontrano nella valutazione delle opere in corso di esecuzione con il criterio della percentuale di completamento in presenza di prezzi contrattuali espressi in moneta estera, ovvero quando il prezzo, pur pattuito in moneta nazionale, sia da quantificarsi in funzione dei tassi di cambio con una moneta estera.

Nei contratti in moneta estera, per la valutazione delle rimanenze per opere in corso di esecuzione, occorre procedere come segue (vedasi anche esemplificazione in Allegato II):

1. Determinazione del valore delle opere eseguite nella moneta contrattuale.

Ove sia applicato il metodo del costo sostenuto (cost-to-cost), tale valore si ottiene moltiplicando il prezzo contrattuale complessivo, nella moneta pattuita, per il rapporto tra costi sostenuti e costi totali previsti.

Ove invece per la valutazione delle opere in corso di esecuzione sia applicato il metodo delle misurazioni fisiche o quello delle unità prodotte, tale valore deve risultare dalla sommatoria delle quantità o unità prodotte moltiplicate per i relativi prezzi contrattuali.

Altre similari modalità di calcolo potranno essere adottate per altri metodi di valutazione seguiti.

2. Detrazione dal valore delle opere eseguite, determinato nella moneta contrattuale, come indicato nel precedente punto 1, degli importi, espressi nella stessa moneta, già contabilizzati a ricavo e fatturati.

L’importo netto risultante dalla differenza tra il valore delle opere eseguite espresso nella moneta contrattuale e gli importi espressi nella stessa moneta e fatturati, rappresenterà il valore delle opere eseguite residue, costituenti le rimanenze, che occorre convertire nella moneta nazionale.

3. Conversione della parte di tale valore, a fronte del quale vi siano anticipi e acconti (esclusi quelli contabilizzati a ricavo, di cui al punto 2), al cambio in cui gli stessi sono stati contabilizzati (cambio in vigore alla data di fatturazione o, se non fatturati, a quello di incasso; vedasi paragrafo M.II).

Ove identificabile sulla base del contratto ovvero, quando ciò non sia possibile, in pro-quota, si deve determinare la parte degli anticipi riferibile alle opere già eseguite e solo questa quota concorrerà a determinare la parte delle opere da convertirsi al cambio degli anticipi stessi.

4. Conversione al cambio in vigore alla data di bilancio della parte residua del valore delle opere eseguite non ancora fatturate, se non sono stati stipulati contratti a termine di copertura specifica.

Se invece sono stati stipulati dei contratti a termine di copertura specifica dell’intera commessa a lungo termine al momento della stipulazione del contratto oggetto della commessa, la conversione va effettuata utilizzando il cambio alla data di stipulazione del contratto a termine di copertura. La variazione di cambio dei contratti a termine tra il cambio alla data di stipulazione del contratto a termine ed il cambio a termine previsto contrattualmente va rilevato a conto economico sulla durata del contratto a termine per competenza, come un interesse, secondo quanto indicato nel Documento Principi Contabili n. 9, paragrafo F.II.

Qualora si applichi un metodo secondo cui la valutazione dei lavori sia funzione dei ricavi e dei costi previsti, ai fini dell’aggiornamento dei preventivi su cui si basa detta valutazione, i ricavi da fatturare ed i costi da sostenere in moneta estera vanno determinati utilizzando il cambio in vigore alla data di bilancio ovvero in presenza di contratti a termine di copertura specifica della commessa a lungo termine al cambio in vigore alla data di stipulazione del contratto di copertura.

M.II. – Le passività per anticipi o acconti non rappresentano normalmente debiti numerari, bensì debiti a fronte di prestazioni o ricavi da rendere e quindi, in quanto tali, vanno contabilizzati al cambio in vigore al momento della fatturazione e, se trattasi di anticipi non fatturati, al cambio dell’incasso ed a tale cambio «storico» vanno mantenuti, senza quindi essere allineati ai cambi in vigore alla fine di ciascun esercizio (né concorrono alla determinazione del fondo oscillazione cambi).

Ove invece gli anticipi fossero da considerarsi debiti numerari, in quanto rimborsabili autonomamente con numerario e non già rilevabili a deconto dei corrispettivi liquidati, essi andrebbero convertiti secondo quanto previsto per tali debiti nel Documento Principi Contabili n. 9: «Conversione in moneta nazionale delle operazioni e delle partite in moneta estera».

M.III. – Nell’impostazione data, i proventi di commessa affluiscono al conto economico al cambio in vigore al momento di fatturazione del corrispettivo o, in presenza di contratti a termine di copertura, al cambio alla data di stipulazione dei contratti stessi. Ciò sia nel caso che gli importi di volta in volta fatturati vengano imputati direttamente a ricavo d’esercizio, sia che essi vengano prima rilevati come anticipi o acconti e successivamente accreditati a ricavo.

M.IV. – Gli utili e le perdite che originano da variazioni di cambio si distinguono in:

– utili o perdite che originano da variazioni di cambio della valuta contrattuale che si verificano tra la data del contratto e la data in cui il corrispettivo viene fatturato (o, se non fatturato, incassato);

– e, utili o perdite che originano da variazioni di cambio che si verificano tra la data di fatturazione del corrispettivo e la data di effettivo incasso [1].

I primi sono da ritenersi una componente del margine operativo di commessa, tenuto conto che essi sono strettamente connessi e interdipendenti con altri elementi contrattuali o fatti afferenti il contratto che incidono sul margine operativo.

Ad esempio, le variazioni di cambio che originano gli utili e le perdite spesso comportano variazioni nello stesso senso dei costi di acquisto dei materiali o di lavorazione. Tali utili o perdite vanno quindi rilevati ad incremento o decremento del valore delle opere eseguite (e perciò dei ricavi di commessa) quando si manifestano (cioè quando varia il tasso di cambio tra valuta nazionale e valuta estera contrattuale).

Diversi sono gli utili o perdite su cambio che maturano sui corrispettivi fatturati cioè, nella normalità dei casi, sui crediti numerari liquidi ed esigibili. Questi normalmente non sono connessi con l’attività operativa tipica dell’impresa, ma invece sono da ricollegarsi all’attività finanziaria e trovano riscontro con le altre componenti finanziarie di reddito. Tali utili o perdite vanno quindi rilevati in conformità a quanto indicato nel Documento Principi Contabili n. 9.

M.V. – Nel caso di applicazione del criterio della commessa completata valgono i criteri esposti nel documento n. 13 .

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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