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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Lavori in corso su ordinazione Raffronto tra principi enunciati in questo documento e la normativa fiscale |

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Dal raffronto con le singole disposizioni fiscali emergono alcune divergenze; quelle riferite alla valutazione con il criterio della percentuale di completamento (di cui all’art. 60 del T.U.I.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 ) sono qui di seguito elencate.

Per quanto attiene alla valutazione con il criterio della commessa completata si rinvia a quanto indicato nel Documento Principi Contabili n. 13 sulle Rimanenze di Magazzino.

I. – I principi contabili enunciati in questo Documento richiedono che i corrispettivi aggiuntivi che vanno riconosciuti sono solo quelli il cui realizzo sia ragionevolmente certo; contemporaneamente richiedono la contabilizzazione di adeguati stanziamenti, prudenzialmente stimati, a fronte degli oneri da sostenere, riferibili ai lavori eseguiti, nonché l’accensione di idonei fondi a fronte delle prevedibili perdite a chiusura delle commesse.

I.a. – L’attuale legislazione fiscale stabilisce che i corrispettivi pattuiti possano essere ridotti per rischi contrattuali in misura non superiore al 2 per cento o, per lavori eseguiti all’estero, in misura non superiore al 4 per cento.

Tali rischi contrattuali si riferiscono ad oneri o perdite che, sulla base di una valutazione oggettiva delle fattispecie e della documentata esperienza, è da ritenersi probabile che si sosterranno. A titolo esemplificativo, alcune imprese considerano tali gli oneri da sostenere dopo la chiusura della commessa (di cui al punto G.III.), le perdite previste per il completamento della commessa (di cui al punto H.1.a), gli oneri da sostenere a fronte di richieste di corrispettivi aggiuntive (claims) di fornitori e subappaltatori, gli oneri da sostenere per la definizione di altre pendenze, ecc. Il termine «probabile» va inteso come definito al paragrafo C.VI.d. del Documento Principi Contabili n. 19 relativo a: I Fondi per Rischi ed Oneri, il Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro Subordinato, i Debiti. Le predette percentuali prefissate dalla normativa fiscale per lo stanziamento dei fondi o a rettifiche delle rimanenze a fronte di oneri o perdite contrattuali intendono rappresentare limiti di deducibilità e, pertanto, non rappresentano base accettabile per la preparazione del bilancio secondo corretti principi contabili. Di conseguenza, gli stanziamenti o le rettifiche vanno effettuati, come si è detto in precedenza, sulla base di una valutazione oggettiva delle fattispecie e della documentata esperienza a fronte di oneri probabili. Se gli stanziamenti così determinati eccedono i limiti di deducibilità vanno effettuate appropriate riprese a tassazione nella dichiarazione dei redditi.

Si riscontrano tuttavia situazioni nelle quali gli stanziamenti o le rettifiche da effettuarsi in modo appropriato sono inferiori a quelli che risultano dall’applicazione delle percentuali fiscali e le società continuano ad effettuare gli stanziamenti secondo le percentuali previste dalla normativa tributaria, al fine di ottenere un beneficio fiscale. Il maggior stanziamento o la maggior rettifica rappresentano quindi una posta fiscale e, pertanto, una deviazione dai corretti principi contabili effettuata per ottenere un beneficio fiscale altrimenti non ottenibile.

Tale stanziamento addizionale è stato effettuato al fine di ottenere un beneficio fiscale, nonché gli effetti sul risultato dell’esercizio e sul patrimonio netto, tenendo conto dei relativi effetti fiscali.

L’evidenza nella nota integrativa non intende essere sostitutiva della contabilizzazione di corretti fondi rischi o rettifiche delle rimanenze. Essa ha lo scopo di fornire gli effetti di una contabilizzazione effettuata secondo la normativa fiscale, che costituisce una deviazione dai corretti principi contabili effettuata per ottenere un beneficio fiscale altrimenti non ottenibile.

Tale informativa va fornita sia nell’esercizio in cui avviene lo stanziamento o la rettifica sia negli esercizi successivi in cui tale posta ha effetto significativo sul bilancio.

I.b. – L’art. 60 al punto 2 del citato Testo Unico prevede che delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tenga conto, purché non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento. Tale norma non appare generi problemi con il riconoscimento totale della revisione prezzi richiesto da questo documento, nel caso in cui tale revisione ed i suoi parametri di calcolo siano già previsti contrattualmente ed il contratto non preveda accettazione da parte del committente. Per le revisioni prezzi per le quali sia prevista l’accettazione da parte del committente, nonostante il realizzo dell’ammontare sia da ritenere ragionevolmente certo e per i corrispettivi aggiuntivi per i quali sia da ritenersi realizzabile un ammontare superiore al 50 per cento, si possono riscontrare situazioni nelle quali le aziende applicano la percentuale fiscale minima del 50 per cento con lo scopo di differire la tassazione di tali ricavi ed ottenere quindi un beneficio fiscale. In tali casi, la rilevazione dei minori ricavi sulla base delle percentuali fiscali costituisce una deviazione dai principi contabili, effettuata per ottenere un beneficio fiscale altrimenti non ottenibile. Si rende quindi necessario, se gli ammontari sono significativi, esplicitare con chiarezza nelle note al bilancio il differimento del riconoscimento di tali ricavi, precisando che esso è stato effettuato al fine di ottenere un beneficio fiscale, nonché gli effetti sul risultato d’esercizio e sul patrimonio netto. Tale informativa va fornita sia nell’esercizio del differimento che negli esercizi successivi in cui tali ricavi hanno effetto significativo sul bilancio.

L’evidenza nelle note non intende essere sostitutiva della contabilizzazione dei corretti ammontari di revisione prezzi. Essa ha la scopo di fornire gli effetti di una contabilizzazione secondo la normativa fiscale, che costituisce una deviazione dai corretti principi contabili effettuata per ottenere un beneficio fiscale altrimenti non ottenibile.

II. – Per la contabilizzazione delle differenze per variazioni di cambio la legislazione fiscale vigente attrae la valutazione delle opere in corso di esecuzione alla disciplina dei crediti.

L’effetto sui corrispettivi contrattuali delle variazioni di cambio intercorse dalla data del contratto alla data di liquidazione è da considerarsi connesso e riferibile all’attività produttiva tipica dell’impresa e quindi è ritenuta componente del margine operativo. Pertanto, l’effetto delle variazioni di cambio sulla valutazione dei lavori eseguiti, non ancora fatturati, non è ritenuta assimilabile a quello sui crediti, né in particolare si ritiene possibile, se positivo, differirne la rilevazione fino a che non realizzato.

In merito alla contabilizzazione delle differenze di cambio va altresì notato che la norma fiscale prevede la rilevazione delle differenze cambio facendo riferimento al cambio medio dell’ultimo mese dell’esercizio; i principi contabili qui enunciati fanno invece riferimento, in aderenza al Documento n. 9 «Conversione in moneta nazionale delle operazioni e delle partite in moneta estera», al giorno di chiusura dell’esercizio.

III. – Secondo i principi contabili enunciati in questo documento è necessario rilevare (mediante riduzione del valore delle opere eseguite o mediante appositi stanziamenti) sia le perdite sui lavori eseguiti, sia quelle prevedibili a completamento della commessa. Pertanto può rendersi necessario effettuare rettifiche in sede di dichiarazione dei redditi, sia nel caso di valutazione delle commesse a costo, sia nel caso di valutazione con il criterio della percentuale di completamento salvo, in tale secondo caso, sia possibile ricomprendere tali stanziamenti nella riduzione per rischi contrattuali di cui al punto I precedente.

IV. – Nel caso venga adottato il metodo delle unità consegnate ovvero nel caso in cui gli ammontari liquidati a fronte di uno stato d’avanzamento non riflettano gli effettivi valori attribuibili a tale avanzamento, tenuto conto dell’intero contratto, i principi enunciati in questo Documento possono far sorgere problemi fiscali che possono richiedere rettifiche in dichiarazione.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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