A.I) Le immobilizzazioni materiali sono beni di uso durevole, costituenti parte dell’organizzazione permanente delle imprese mercantili ed industriali. Tali beni vengono impiegati normalmente come strumenti di produzione del reddito della gestione tipica o caratteristica e non sono, quindi, destinati nè alla vendita, nè alla trasformazione per l’ottenimento dei prodotti dell’impresa.
Le immobilizzazioni materiali hanno quindi le seguenti caratteristiche:
A.I.a) Si tratta di costi anticipati o sospesi comuni a più esercizi [1] la cui ripartizione concorrerà alla formazione del reddito e dalla situazione patrimoniale-finanziaria di più esercizi consecutivi.
A.I.b) Si tratta di beni materiali ed anticipi a fornitori a fronte del loro acquisto.
A.I.c) L’uso durevole dei beni in oggetto richiama l’esistenza di fattori e condizioni produttive la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio amministrativo. Tali beni incorporano una potenzialità di servizi produttivi (utilità) che saranno resi durante lo svolgimento della loro vita utile.
A.I.d) L’utilizzazione delle immobilizzazioni materiali, quali strumenti di produzione, comporta il trasferimento dei costi sostenuti per tali immobilizzazioni ai processi svolti ed ai prodotti ottenuti, tramite la rilevazione delle quote di ammortamento.
A.I.e) La caratteristica delle immobilizzazioni materiali di riferirsi a fattori e condizioni durature non è intrinseca ai beni stessi acquisiti, ma piuttosto alla loro destinazione. Le immobilizzazioni materiali, infatti, non sono beni destinati alla vendita nè alla trasformazione per l’ottenimento di beni destinati alla vendita, ma vengono utilizzate come strumenti di produzione. Non sono, dunque, immobilizzazioni materiali quegli immobili, quelle macchine o quei mobili e così via che costituiscono oggetto di compravendita da parte dell’impresa. La destinazione economica dei medesimi beni può essere diversa, quindi, per imprese appartenenti a diversi settori economici. Essa può mutare, tuttavia, nel tempo anche nell’ambito di una stessa impresa, specie per quei beni non più in uso e comunque fuori dall’attività produttiva: beni immobili, ad esempio, che in passato erano destinati alla normale attività produttiva, se non vengono indefinitamente lasciati nell’impresa in quanto producono frutti diretti (perché dati in affitto), potrebbero per sopravvenuta convenienza essere destinati alla vendita.
Ne deriva che in conseguenza di una delibera del Consiglio di Amministrazione, i cespiti destinati alla vendita, il cui realizzo è previsto dagli Amministratori nel breve periodo, vanno classificati separatamente dalle immobilizzazioni materiali, ossia in un’apposita voce del circolante; pertanto, dalla data in cui è stata deliberata la mutata destinazione dei beni, gli ammortamenti non vanno più calcolati e la valutazione di tali beni è effettuata al minore tra il costo, diminuito degli ammortamenti, e il valore di presumibile realizzo. La plusvalenza o minusvalenza derivante dalla cessione va registrata tra i proventi o gli oneri straordinari, a meno che non ricorrano le condizioni di cui al Documento n. 12 Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi. La nota integrativa deve contenere: le ragioni del mutamento di destinazione dei cespiti e del conseguente trasferimento dalle voci relative alle immobilizzazioni materiali a quelle relative al circolante, il criterio di valutazione utilizzato, l’eventuale effetto del mutamento del criterio di valutazione sul risultato economico dell’esercizio.
A.I.f) Poiché, come si è detto in precedenza, i beni che costituiscono le immobilizzazioni materiali non sono destinati nè alla vendita nè alla trasformazione per l’ottenimento dei prodotti dell’impresa, la loro realizzazione non avviene direttamente, bensì indirettamente attraverso i ricavi di esercizio conseguibili durante la vita utile di quei beni dell’impresa. La realizzazione indiretta rappresenta la partecipazione graduale dei valori delle immobilizzazioni alla formazione dei ricavi di esercizio ai quali si estende la vita utile delle immobilizzazioni, mediante le quote di ammortamento.
A.II) Il passaggio del titolo di proprietà determina l’inclusione dei beni che costituiscono le immobilizzazioni materiali nei relativi conti, in quanto con tale passaggio vengono trasferiti i rischi ed i benefici relativi a tali beni [2]
A.II.a) Le immobilizzazioni materiali sono iscrivibili in bilancio se fisicamente esistenti. Inoltre, vanno iscritti nella voce B.II.5 «Immobilizzazioni in corso e acconti» i cespiti in corso di esecuzione e gli anticipi corrisposti ai fornitori per l’acquisizione di immobilizzazioni materiali.
A.II.b) Data la natura pluriennale di tali beni, i sistemi contabili-amministrativi delle imprese devono essere affidabili (per struttura e controllo interno) e necessitano di strumenti amministrativi atti a rilevare contabilmente, ed in modo attendibile e documentato, il costo originario e le variazioni subite dai beni stessi (incrementi, decrementi ed alienazioni), ad assicurarne l’esistenza fisica e ad accertare che siano ancora utilizzati [3].
Tali strumenti amministrativi devono permettere, fra l’altro, di svolgere con ragionevole facilità i controlli fisici di accertamento dell’esistenza delle immobilizzazioni materiali che l’impresa deve effettuare periodicamente a seconda degli strumenti di controllo di cui dispone per la rilevazione dei cespiti acquisiti e delle alienazioni.