A.I. Le rimanenze di magazzino includono i beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività dell’impresa.
Generalmente comprendono le seguenti classi:
a) Merci (prodotti acquistati per la rivendita) e prodotti finiti (manufatti dall’impresa).
b) Semilavorati (parti finite d’acquisto e di produzione) [1].
c) Prodotti in corso di lavorazione (materiali, parti e assiemi in fase di avanzamento).
d) Materie prime.
e) Materie sussidiarie e di consumo (costituite da materiali usati indirettamente nella produzione).
Le rimanenze di magazzino si espongono nello stato patrimoniale seguendo quanto previsto dall’art. 2424 C I del Codice civile:
1. Materie prime d), sussidiarie e di consumo e).
2. Prodotti in corso di lavorazione c) e semilavorati b).
3. Lavori in corso su ordinazione [2].
4. Prodotti finiti e merci a).
5. Acconti [2].
Le rimanenze di magazzino si espongono nel conto economico comprendendo nel valore della produzione le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, mentre le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci sono comprese nei costi della produzione (art. 2425 del Codice civile).
Le voci sopra indicate possono essere ulteriormente suddivise purché non si elimini la voce complessiva e l’importo corrispondente. La classificazione più analitica, ossia con maggior dettaglio di tutte le classi dalla a) alla e), può essere adoperata nei casi in cui essa sia significativa tenendo conto dell’entità delle classi, dei criteri di valutazione adottati, ecc.
A.II. Normalmente il passaggio del titolo di proprietà, da un punto di vista sostanziale e non solo formale, determina l’inclusione o meno dei beni nelle rimanenze di magazzino ad una certa data, in quanto con lo stesso vengono trasferiti i rischi relativi al bene. Il passaggio del titolo di proprietà si considera solitamente avvenuto alla data di spedizione o di consegna per i beni mobili, secondo le modalità contrattuali dell’acquisto ed in base al trasferimento dei rischi dal punto di vista sostanziale, ed alla data della stipulazione del contratto di compravendita per gli immobili. Pertanto, le rimanenze di magazzino includono:
a) Le rimanenze di magazzino presso gli stabilimenti e magazzini della impresa, ad esclusione di quelle ricevute da terzi in visione, in prova, in conto lavorazione e/o deposito, ecc.
b) Le giacenze di proprietà dell’impresa presso terzi in conto deposito, lavorazione, prova, ecc.
c) Materiali, merci e prodotti acquistati, non ancora pervenuti bensì in viaggio quando, secondo le modalità dell’acquisto, l’impresa ha già acquisito il titolo di proprietà (esempio: consegna stabilimento o magazzino del fornitore).