Le norme fiscali più importanti ai fini della rilevazione di eventuali difformità rispetto alle norme civilistiche ed ai corretti principi contabili relative alle rimanenze di magazzino vengono qui di seguito brevemente richiamate:
I. CLASSIFICAZIONE E VALUTAZIONE
Dall’art. 59 e da altri articoli qui espressamente indicati del DPR 22-12-1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte Dirette) e dalle relative interpretazioni, si evince, fra l’altro, che:
A. Le rimanenze di magazzino devono essere classificate ai fini della valutazione fiscale in:
– materie prime e materie sussidiarie;
– semilavorati d’acquisto e di produzione;
– merci e prodotti finiti alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
– altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Ciascuna delle classi indicate, ad eccezione dei semilavorati di produzione (prodotti in corso di lavorazione) che hanno un trattamento fiscale particolare, devono essere suddivise in categorie omogenee per natura e valore, a meno che non siano valutate a costi specifici (art. 59 TU).
B.I. Indipendentemente dal metodo di valutazione in sede di bilancio, le rimanenze concorrono a formare il reddito attribuendo a ciascuna categoria omogenea un valore minimo che, a norma dell’art. 59 del TU non può essere inferiore al minore tra il costo ed il cosiddetto valore normale. Il metodo da applicare per determinare il costo è il LIFO a scatti per i prodotti finiti e beni acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
I prodotti in corso di lavorazione si valutano tenendo conto delle spese sostenute. Gli esercenti attività di commercio al minuto, in deroga a quanto sopra, possono valutare le rimanenze di merce con il metodo del dettaglio (comma 7, art. 59, TU 917/1986). Tale metodologia non è prevista dalle nuove norme civilistiche sul bilancio, nè è considerata un metodo di costo nel presente documento. In alternativa al metodo LIFO è infine possibile la valutazione a costi specifici [1].
Se il valore unitario medio determinato con il metodo LIFO a scatti, risulta superiore a quello normale medio dell’ultimo trimestre del periodo d’imposta, la valutazione delle rimanenze, ai sensi comma 4, art. 59 TU, può essere effettuata moltiplicando l’intera quantità dei beni, indipendentemente dal periodo di formazione, per il valore normale così come definito dall’art. 9, comma 3 TU
Il citato comma 4 prevede che ove si utilizzi il valore normale medio dell’ultimo trimestre dell’esercizio, esso deve essere applicato a tutta la quantità esistente della relativa categoria omogenea. Tale valore sarà fiscalmente mantenuto anche per gli esercizi successivi (ultima parte comma 4), sempre che le rimanenze non risultino iscritte in bilancio per un valore superiore.
Si evidenzia che la norma fiscale si riferisce al valore «normale medio dell’ultimo trimestre del periodo d’imposta» mentre l’art. 2426 punto 9 del Codice civile si riferisce al «valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato».
Per valore normale si intende «il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fà riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore» (art. 9, terzo comma, TU).
B.II. I prodotti in corso di lavorazione devono essere valutati in base alle spese sostenute nell’esercizio [2].
B.III. Il costo da utilizzarsi al fine della valutazione delle rimanenze include anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Possono invece essere inclusi gli interessi sugli immobili alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa (art. 76, primo comma, TU ).
II. Scelta tra diversi criteri di valutazione
Il quarto comma dell’art. 76, TU 917/1986 precisa: ”In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all’ufficio delle imposte nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato”.