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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Le rimanenze di magazzino Raffronto con la legislazione fiscale |

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Dal confronto tra i principi contabili enunciati in questo documento e la legislazione fiscale emerge:

A. Secondo l’art. 59 Testo Unico n. 917/1986 le rimanenze di magazzino, ai fini della determinazione del reddito imponibile, devono essere valutate:

a) Per tutti i beni acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione e per i prodotti finiti: a costi specifici oppure con un metodo a libera determinazione purchè la valutazione per ogni categoria omogenea non sia inferiore a quella risultante dall’applicazione del metodo LIFO a scatti annuali (o discontinuo). Sono anche permesse svalutazioni al valore normale medio nell’ultimo trimestre dell’esercizio.

b) Per i prodotti in corso di lavorazione: si tiene conto delle spese sostenute per la lavorazione nell’esercizio.

e) Per le merci vendute da commercianti al minuto si può adottare il metodo del prezzo al dettaglio.

Secondo i principi enunciati in questo documento i metodi di determinazione del costo (o del flusso di costi) ai fini della valutazione delle rimanenze di magazzino sono: identificazione specifica, FIFO, medio ponderato, LIFO [1].

B. La determinazione del valore normale dei beni, a sensi dell’art. 59, quarto comma, Testo Unico n. 917/1986, può condurre a risultati diversi dal valore di mercato enunciato in questo documento: per la normativa fiscale il valore da assumere è “il valore nonnale medio di essi nell’ultimo trimestre dell’esercizio”, mentre per i principi enunciati si assume il valore desunto dal mercato (costo di sostituzione o valore di realizzo, secondo le classi di giacenza) con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio e/o al periodo immediatamente successivo.

C. Nel caso in cui si verifichino le condizioni per il ripristino del costo originario precedentemente abbattuto, come previsto dalla normativa civilistica e dai principi contabili enunciati in questo documento, tale maggior valore, allo stato attuale, concorre alla formazione del reddito imponibile.

D Le perdite derivanti dall’applicazione del principio del minore tra costo e mercato sui prodotti in corso di lavorazione e sugli ordini fermi di acquisto e di vendita devono essere rilevate, quando sono note, secondo corretti principi contabili, mentre la normativa fiscale non permette la loro deducibilità al fini della determinazione del risultato imponibile al momento della valutazione delle rimanenze di magazzino.

E. L’impresa è libera di valutare le rimanenze secondo la metodologia più adatta all’azienda, nel rispetto della normativa civilistica e dei corretti principi contabili, ricordando, al momento della redazione della dichiarazione dei redditi, che:

– nel caso di valutazione civilistica superiore al minimo fiscale, tale maggior valore concorrerà comunque alla determinazione del reddito fiscale;

– nel caso di valutazione civilistica inferiore al minimo fiscale, si dovrà operare una variazione in aumento alla voce magazzino per determinare il reddito fiscale.

F. Gli oneri finanziari, ai sensi dell’art. 76, primo comma, Testo Unico n. 917/1986 , non possono essere inclusi nel costo di produzione dei beni (tranne per gli immobili alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa). Secondo i principi enunciati in questo documento gli oneri finanziari possono essere inclusi nel costo di produzione nei casi illustrati al paragrafo D.III. m).

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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