NULL
Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Operazioni e partite in moneta estera 3 Norme tributarie |

Scarica il pdf

3.1 Determinazione dei redditi e delle perdite

A norma dellâ??art. 9, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati al cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo, e, in mancanza, del mese di percezione o sostenimento.

Tale norma è utilizzata per la determinazione dei ricavi e dei costi fiscalmente riconosciuti e, quindi, per la determinazione del reddito dâ??impresa.

3.2 Norme generali sulle valutazioni

Lâ??art. 76, 2° comma, D.P.R. 917/86, dispone che ai “proventi, spese e oneri in valuta estera si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dellâ??art. 9”. Inoltre “la conversione in lire dei saldi di conto delle stabili organizzazioni allâ??estero si effettua secondo il cambio alla data di chiusura dellâ??esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto dellâ??esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito”.

La citata norma tributaria prosegue affermando che “la valutazione, secondo il cambio alla data di chiusura dellâ??esercizio, dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni o titoli similari, è consentita se effettuata per la totalità di essi. Si applica la disposizione dellâ??ultimo periodo del comma 1 dellâ??art. 72, qualora i contratti di copertura non siano valutati in modo coerente”.

Tale disposizione, da utilizzarsi nelle valutazioni di chiusura dellâ??esercizio, deve essere posta in relazione con la norma per la determinazione dei ricavi e dei costi di cui al citato art. 9 dello stesso decreto, nel senso che le differenze fra il cambio alla data di effettuazione dellâ??operazione e il cambio alla data di chiusura dellâ??esercizio danno luogo a componenti positivi e negativi del reddito dâ??impresa, solo se la conversione è effettuata per la totalità di crediti e debiti, anche obbligazionari. Le partite oggetto di contratti di copertura del rischio di cambio (contratti a termine o di assicurazione o swap), quindi sia le partite con rischi da coprire, sia quelle di copertura di tali rischi, sono escluse dalla conversione alla data di chiusura se la conversione non è effettuata in misura coerente – applicando quindi lo stesso tasso di cambio – per le une, come per le altre.

“Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera – continua lâ??art. 76, comma 2 – è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con lâ??applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti”.

3.3 Accantonamenti per rischi di cambio

Il legislatore disciplina nellâ??art. 72 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, gli accantonamenti per far fronte ai rischi di cambio, dettando analitiche disposizioni sia per quanto riguarda le modalità di calcolo dellâ??accanto-namento al fondo, sia per quanto riguarda le variazioni che intervengono sul fondo negli esercizi successivi.

Eâ?? deducibile lâ??accantonamento al fondo rischi di cambio effettuato in misura non superiore alla differenza (oscillazione) negativa tra il saldo dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti dal bilancio, valutati secondo il cambio dellâ??ultimo mese dellâ??esercizio, e il saldo degli stessi valutati secondo il cambio del giorno in cui sono sorti, o del giorno precedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono sorti.

Il citato art. 72 precisa che, nella determinazione delle partite da considerare nel calcolo dellâ??oscillazione:

· sono incluse anche le obbligazioni ed i titoli similari in valuta estera;

· sono esclusi i crediti e i debiti per i quali il rischio di cambio è coperto da contratti a termine o da contratti di assicurazione;

· sono inclusi i corrispettivi pattuiti in valuta estera e non ancora riscossi, relativi ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, anche se non risultanti in bilancio (art. 60, ultimo comma).

Non si devono considerare, ai fini della determinazione dellâ??accantonamento deducibile, lâ??eventuali rivalutazioni o svalutazioni dei crediti e dei debiti eseguite in bilancio a fronte delle variazioni di cambio. Tali rivalutazioni e svalutazioni non costituiscono plusvalenze e minusvalenze che concorrono alla formazione del reddito dâ??impresa, essendo stato soppresso lâ??art. 54, comma 1, lett. c), D.P.R. cit. (art. 21, comma 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449, con effetto dal periodo dâ??imposta in corso al 31.12.1997), che tassava le plusvalenze meramente iscritte, ed essendo notoriamente deducibili solo le minusvalenze realizzate a seguito di cessione o risarcimento assicurativo (art. 66, comma 1).

A proposito delle variazioni che intervengono nel fondo rischi di cambio negli esercizi successivi alla costituzione del fondo, lâ??art. 72 dispone al secondo comma quanto segue:

· se in un esercizio successivo la differenza negativa è superiore allâ??ammontare del fondo dellâ??esercizio precedente, la deduzione ammessa è limitata allâ??eccedenza;

· se la differenza negativa è inferiore allâ??ammontare del fondo esistente alla fine dellâ??esercizio precedente, lâ??eccedenza del fondo concorre a formare il reddito dellâ??esercizio come sopravvenienza attiva.

Sempre lâ??art. 72 del D.P.R. 917/86, al comma 3, disciplina la deducibilità delle perdite di cambio, disponendo che le perdite derivanti (solo) dalle riscossioni e dai pagamenti effettuati nellâ??esercizio sono deducibili per lâ??ammontare che non possa essere coperto mediante utilizzo del fondo rischi di cambio.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

Articoli correlati
6 Settembre 2024
Nuove disposizioni sulle compensazioni: prime indicazioni operative

Dal 1° luglio 2024, le modalità di compensazione dei crediti subiscono importanti...

6 Settembre 2024
Decreto attuativo sulle sanzioni in vigore

Il 1° luglio 2024 è entrato ufficialmente in vigore il decreto attuativo sulle...

6 Settembre 2024
Anomalie nei dati ISA: l’Agenzia avvisa tramite cassetto fiscale

L'Agenzia delle Entrate ha iniziato a inviare avvisi ai contribuenti e ai loro...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto