La IV Direttiva CEE consente una duplice alternativa per l’esposizione dei ratei e risconti nel bilancio di esercizio, potendo gli stessi essere indicati sia in una specifica voce dell’attivo o passivo dello stato patrimoniale, che fra i «crediti» o i «debiti».
La legislazione italiana ha optato per la rappresentazione specifica prevista dall’ art.2424 Codice civile, il cui schema dispone l’iscrizione dei ratei e risconti attivi nella voce D) dell’attivo patrimoniale, e dei ratei e risconti passivi nella voce E) del passivo, con separata indicazione rispettivamente, del disaggio o dell’aggio su prestiti.
Non è prevista alcuna specifica collocazione della correlata contropartita nel conto economico. La stessa devesi pertanto iscrivere fra i proventi e gli oneri di competenza.
Qualora l’entità dei ratei e/o dei risconti sia apprezzabile, appare opportuno operare la loro distinzione nello stato patrimoniale e deve esserne indicata la composizione in nota integrativa.