Si ritiene che il contenuto di questo documento sia sostanzialmente in linea con quanto enunciato dallo I.A.S.C. con riferimento in particolare ai documenti IAS n. 25 e IAS nn. 27 e 28, con alcune eccezioni determinate principalmente dalle minori possibilità di scelta tra criteri alternativi concesse dal Codice Civile.
Le più importanti differenze rispetto ai principi internazionali sono le seguenti:
A) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni
– Il principio IAS 25 ammette anche la valutazione al valore di mercato;
– il confronto tra costo e mercato, secondo IAS 25, può essere fatto anche su base aggregata o di portafoglio anziché su base individuale.
B) Titoli immobilizzati
Il principio IAS 25 ammette anche la valutazione a valori correnti (fair value) e nel caso di valutazione al minore tra costo e mercato, è consentito il confronto su base di portafoglio anziché su base individuale.
C) Cambiamento di classificazione
– Il principio IAS 25 obbliga, nel caso di cambiamento di classificazione di un titolo, ad una valutazione dello stesso, al momento del cambiamento, secondo i criteri di valutazione del comparto di provenienza. Pertanto, per esempio, un titolo precedentemente classificato nell’attivo circolante e che viene trasferito alle immobilizzazioni, dovrebbe, secondo lo IAS 25, essere contestualmente valutato al minore fra costo e mercato addebitando a conto economico l’eventuale minusvalenza. Solo successivamente, il titolo segue la valutazione applicabile alla classe cui è stato attribuito.
D) Partecipazioni immobilizzate in controllate e collegate
– Per le società che presentano il consolidato il principio IAS 27 ammette anche la valutazione al valore corrente (fair value).