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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Titoli e partecipazioni Confronto con la legislazione fiscale |

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Dal confronto tra i principi contabili enunciati dalla Commissione in questo documento e la vigente legislazione fiscale emergono alcune divergenze anche dopo l’aggiornamento del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), operato dalla legge 8 agosto 1994, n. 503 allo scopo di uniformarsi alla disciplina civilistica novellata dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

La norma fiscale prevede una disciplina sulle valutazioni differenziata a seconda che i titoli o le partecipazioni siano iscritti in bilancio tra le attività immobilizzate, oppure tra le attività appartenenti all’attivo circolante.

Titoli e partecipazioni non costituenti immobilizzazioni finanziarie

Per la valutazione di titoli e partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie l’art. 61 del TUIR rimanda all’art. 59 , che disciplina la valutazione delle rimanenze, precisando che il valore minimo fiscalmente riconosciuto per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese, mentre per le azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri il predetto valore minimo è determinato riducendo il valore unitario in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto tra l’ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società o enti emittenti anteriormente alla data in cui le azioni vennero acquistate e l’ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per perdite.

Nella disciplina civilistica le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni devono essere valutate al costo o, se minore, al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Quest’ultimo valore non può essere mantenuto nei successivi esercizi se ne sono venuti meno i motivi.

Titoli e partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie

Per la valutazione di titoli e partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie assume particolare rilievo il trattamento fiscale riservato alle plusvalenze e minusvalenze patrimoniali.

Per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie l’art. 66 , comma 1-bis del TUIR rimanda all’art. 61 (quindi agli specifici criteri previsti dall’art. 59), precisando che per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri le minusvalenze sono deducibili fino a concorrenza della differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre.

Il Codice Civile prevede, quale criterio base di valutazione delle immobilizzazioni finanziarie, il costo di acquisto, con l’obbligo di adottare un minor valore nel caso in cui questo sia ritenuto durevole nel tempo e di ripristinare il valore del costo se sono venute meno le ragioni del mantenimento del minor valore.

Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio con il metodo del patrimonio netto, l’art. 66, comma 1-ter del TUIR dispone che non è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata.

Il Codice Civile prevede al riguardo che la predetta eccedenza può essere iscritta all’attivo, spiegandone le ragioni nella nota integrativa, e che la parte di essa attribuibile a beni ammortizzabili o ad avviamento deve essere ammortizzata.

L’art. 54 , comma 2-bis del TUIR prevede che i maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte in bilancio con il metodo del patrimonio netto, concorrono alla formazione del reddito fino a concorrenza delle minusvalenze già dedotte.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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