Il Codice Civile prevede, all’art. 2424 , che nell’attivo dello stato patrimoniale siano separatamente classificati partecipazioni, titoli ed azioni proprie a seconda che tali voci costituiscano o meno per l’impresa immobilizzazioni finanziarie. Nell’ambito sia delle immobilizzazioni sia dell’attivo circolante le partecipazioni devono essere ulteriormente distinte a seconda dell’intensità del legame partecipativo (imprese controllate, collegate ed altre).
I criteri civilistici di valutazione sono, in base all’art. 2426 , diversi in relazione ad attività finanziarie immobilizzate ed attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
Le prime devono essere iscritte al costo di acquisto e rettificate in diminuzione in presenza di perdite durevoli di valore, ripristinando, in tutto o in parte, il costo qualora successivamente vengano meno i motivi della rettifica. Inoltre le immobilizzazioni in imprese controllate e collegate possono essere valutate, in alternativa al criterio del costo, secondo il metodo del patrimonio netto [1].
Titoli, partecipazioni ed azioni proprie che non costituiscono immobilizzazioni devono invece essere valutati al minore fra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Anche in questo caso le svalutazioni devono essere annullate se successivamente sono venuti meno i motivi che le avevano causate [2].
Fatte queste sintetiche premesse, nel seguito del documento sono analizzate in maggior dettaglio le disposizioni del codice civile ed enunciati i principi contabili per la rilevazione, valutazione e rappresentazione in bilancio di titoli, partecipazioni ed azioni proprie.
La trattazione esaminerà separatamente i titoli, le partecipazioni, le azioni proprie non immobilizzate rispetto a quelle immobilizzate, avuto riguardo ai corrispondenti differenti criteri di classificazione e di valutazione.