2.1 TITOLI E PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Il legislatore non precisa il significato di partecipazioni e titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie; esso è ricavabile a contrariis dalla definizione di titoli che costituiscono immobilizzazioni finanziarie. A tal fine si rimanda al punto seguente di questo documento.
Ciò che conta al fine di qualificare un’attività finanziaria come componente dell’attivo circolante, piuttosto che come immobilizzazione, è la facoltà che l’impresa si riserva di cogliere le opportunità di mercato o di smobilizzo per fronteggiare altre esigenze aziendali. Non è tuttavia necessario che lo smobilizzo avvenga entro un breve periodo, in quanto esso è in funzione dell’andamento del mercato o delle necessità finanziarie dell’impresa.
Per questi motivi non è obbligatorio che l’intero importo di una partecipazione o di un titolo sia classificato come circolante o come immobilizzazione in quanto un’impresa può decidere di mantenere una parte dei titoli (per esempio un pacchetto di controllo di una partecipazione) durevolmente investita e considerare l’altra parte come liberamente negoziabile.
2.2 TITOLI E PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE
Con riferimento alle immobilizzazioni finanziarie l’art. 2424 , che dispone lo schema di stato patrimoniale, prevede al punto III, sotto il titolo «Immobilizzazioni finanziarie», le seguenti classi di valori:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate [1]
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
2) altri titoli
3) azioni proprie.
Sul significato di immobilizzazione finanziaria il legislatore nell’art. 2424-bis precisa: «Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell’art. 2359 si presumono immobilizzazioni».
Per il Codice Civile sono perciò immobilizzazioni finanziarie:
– i titoli destinati, per decisione degli amministratori della società, ad investimento;
– le partecipazioni che sono destinate, per decisione degli amministratori della società, ad investimento durevole;
– per presunzione di legge, le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore ad un quinto del capitale della partecipata, ovvero ad un decimo se quest’ultima ha azioni quotate in borsa.
Trattasi invero di presunzione non assoluta (iuris tantum); infatti partecipazioni superiori al quinto (o al decimo) fanno parte dell’attivo circolante se sono destinate ad essere alienate entro breve termine.