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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Titoli e partecipazioni Titoli e partecipazioni nella legislazione civilistica | 3. Classificazione

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3.1 TITOLI E PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Con riferimento a partecipazioni e titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, l’art. 2424 c.c., che dispone lo schema di stato patrimoniale, prevede al punto III le seguenti classi di valori:

1) partecipazioni in imprese controllate;

2) partecipazioni in imprese collegate;

3) partecipazioni in imprese controllanti;

4) altre partecipazioni;

5) azioni proprie;

6) altri titoli.

A proposito della iscrizione in bilancio dei relativi frutti, ovvero dei dividendi da partecipazione e degli interessi e cedole maturate nell’esercizio, l’art. 2425 c.c., che disciplina lo schema di conto economico, prevede per la loro collocazione rispettivamente le seguenti voci nell’ambito del gruppo C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;

16) altri proventi finanziari

c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate.

Si osserva che i dividendi, relativi sia a partecipazioni immobilizzate sia a quelle appartenenti all’attivo circolante, sono classificati nella stessa linea di conto economico sotto la voce C) 15). Analogamente gli interessi su titoli, immobilizzati e non, confluiscono nella stessa voce C) 17).

Quanto alla iscrizione degli utili o delle perdite che derivano dalla negoziazione di partecipazioni e titoli non immobilizzati, lo schema di conto economico prevede, ancorché non esplicitamente, la classificazione nelle stesse voci 15) e 16) b) nell’ambito del gruppo C) Proventi e oneri finanziari.

La svalutazione di titoli e partecipazioni è da iscriversi nel conto economico nel gruppo D) Rettifiche di valore di attività finanziarie, rispettivamente alle voci 19) a) svalutazioni di partecipazioni e 19) c) svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni.

Il ripristino di valore è da iscriversi nel gruppo D) Rettifiche di valore di attività finanziarie alle voci 18) a) e 18) c).

3.2 TITOLI E PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE

Queste categorie di titoli e di partecipazioni devono essere iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale secondo la classificazione evidenziata in precedenza. A proposito della iscrizione in bilancio dei proventi annuali dell’investimento, ovvero dei dividendi da partecipazioni e degli interessi e cedole maturati nell’esercizio, l’art. 2425 c.c., che disciplina lo schema di conto economico, prevede per la loro collocazione rispettivamente le seguenti voci nell’ambito del gruppo C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;

16) altri proventi finanziari;

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni.

Quanto alla iscrizione degli utili o delle perdite che derivano dal realizzo dei titoli e delle partecipazioni immobilizzati si possono individuare nello schema di conto economico di cui all’art. 2425 c.c. due soluzioni alternative:

– nel gruppo C) Proventi e oneri finanziari sotto le voci:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;

16) altri proventi finanziari

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;

– nell’ambito del gruppo E) Proventi e oneri straordinari sotto le voci:

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5) (leggasi: altri ricavi e proventi …);

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) (leggasi: oneri diversi di gestione).

Il legislatore non dà alcuna indicazione o indirizzo di comportamento per la soluzione relativa alla iscrizione degli utili o delle perdite da realizzo di titoli immobilizzati.

Solo la Relazione Ministeriale accompagnatoria, a proposito dei componenti straordinari, osserva: «L’aggettivo “straordinari”, riferito a proventi ed oneri, non allude all’eccezionalità o anormalità dell’evento (si veda, a contrariis, quanto osservato sopra in ordine alle «altre svalutazioni delle immobilizzazioni»), bensì all’estraneità della fonte del provento o dell’onere, rispetto alla attività ordinaria».

La svalutazione dei titoli immobilizzati, per effetto di un valore che si attesta durevolmente in misura inferiore al costo, è iscritta nel conto economico nel gruppo D) Rettifiche di valore di attività finanziarie, voce 19) b) svalutazioni di immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni.

L’art. 2426 , primo comma, punto 3) c.c., precisa ulteriormente che il minor valore «non può essere mantenuto nei successivi esercizi se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata».

Il legislatore non chiarisce né le motivazioni che possono indurre ad abbandonare il minor valore attribuito, né quale nuovo valore adottare.

Il ripristino di valore è iscritto nel gruppo D) Rettifiche di valore di attività finanziarie, conto 18) b) rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni.

Quanto alle azioni proprie il Codice Civile detta un’apposita disciplina negli artt. 2357, 2357-bis .

A proposito della iscrizione in bilancio delle azioni proprie l’art. 2357-ter , terzo comma, precisa che, in contropartita dell’importo delle azioni proprie iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale, deve essere rilevata, per pari importo, una riserva indisponibile. Questa deve essere mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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