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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco
1 Gennaio 1970

Titoli e partecipazioni Titoli e partecipazioni nella legislazione civilistica | 4. Valutazione

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4.1 TITOLI E PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Il legislatore civilistico disciplina la valutazione dei titoli e delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni nell’art. 2426 , primo comma, al punto 9), che così recita:

«le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione».

Circa il metodo di calcolo del costo il punto 10) dell’articolo citato dispone che:

«Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli “primo entrato, primo uscito” o “ultimo entrato, primo uscito”; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa».

Il legislatore non precisa né cosa intende per «valore desumibile dall’andamento del mercato», né la metodologia applicativa per il calcolo del costo secondo i criteri della media ponderata, primo entrato primo uscito (detto anche FIFO) e ultimo entrato primo uscito (detto anche LIFO).

Il capitolo II di questo documento affronta sul piano interpretativo ed applicativo il concetto di mercato e definisce le componenti del costo di acquisto. Per quanto concerne invece la metodologia applicativa delle varie configurazioni di costo si rimanda al documento sulle giacenze di magazzino perché quanto ivi trattato, in merito al calcolo delle rimanenze secondo i metodi della media ponderata, FIFO e LIFO, ha uguale validità anche se riferito a quella particolare tipologia di merce che è costituita da titoli tra loro fungibili.

4.2 TITOLI E PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE

Il legislatore civilistico disciplina la valutazione dei titoli e delle partecipazioni nell’art. 2426, primo comma, punti 1), 2), 3) c.c.; essa è posta in stretta correlazione con la classificazione prevista nel bilancio, ossia «attività finanziarie immobilizzate» e «attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni».

L’art. 2426, primo comma, punto 1), richiamandosi genericamente alle immobilizzazioni, nel cui ambito rientrano ovviamente anche i titoli e le partecipazioni immobilizzate, prescrive la valutazione al costo, compresi gli oneri accessori, senza precisare il significato di questi ultimi.

Infatti il Codice Civile prescrive: «Le immobilizzazioni sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori …».

Sempre con riferimento alle immobilizzazioni in generale, l’art. 2426, primo comma, punto 2), dispone inoltre: «l’immobilizzazione che alla data della chiusura dell’esercizio risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) (leggasi nella fattispecie, il costo d’acquisto) deve essere iscritta a tale minor valore …».

Il legislatore non precisa il significato di «durevole valore inferiore al costo d’acquisto». Il Codice Civile regola, separatamente dalle immobilizzazioni finanziarie in generale, la valutazione delle partecipazioni in società controllate e collegate, prevedendo quali soluzioni alternative: il criterio del costo, con il suo mantenimento nel tempo a determinate condizioni; il «metodo del patrimonio netto».

In particolare l’art. 2426 dispone:

– al primo comma, punto 3), secondo periodo «per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa» [1].

– Al punto 4), «Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2423-bis ».

Il legislatore non detta disposizioni sulla valutazione delle azioni proprie.

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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