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Principi Contabili
Scritto da: Misterfisco

Titoli e partecipazioni Titoli e partecipazioni nella legislazione civilistica | 5. Informazioni richieste nella nota integrativa

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5.1 TITOLI E PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Secondo il combinato disposto degli artt. 2423-bis, 2426 e 2427 c.c., nella nota integrativa devono essere fornite le seguenti informazioni in relazione alle partecipazioni ed ai titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie:

– il criterio adottato per la loro valutazione, nonché quello per le rettifiche di valore e per la conversione dei valori non espressi all’origine in lire italiane (art. 2427, punto 1);

– la motivazione dell’eventuale deroga al divieto di cambiamento del critero di valutazione adottato nel precedente esercizio e l’influenza di tale deroga sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato d’esercizio (art. 2423-bis, ultimo comma);

– la differenza, se apprezzabile, fra valore di bilancio (determinato con il criterio del costo ed i metodi LIFO, FIFO o costo medio) e valore calcolato in base ai costi correnti (art. 2426, punto 10);

– le variazioni intervenute, da un esercizio all’altro, nella consistenza delle voci (art. 2427, punto 4);

– l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito (art. 2427, punto 5);

– l’ammontare dei proventi da partecipazioni, diversi dai dividendi (art. 2427, punto 11).

5.2 TITOLI E PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE

Secondo il combinato disposto degli artt. 2423-bis, 2426 e 2427 c.c., nella nota integrativa devono essere fornite le seguenti informazioni:

– il criterio applicato nella valutazione, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello stato dei titoli immobilizzati, nonché delle partecipazioni immobilizzate, ivi comprese le partecipazioni in società controllate e collegate (art. 2427, punto 1);

– la motivazione dell’eventuale deroga al divieto di cambiamento del criterio di valutazione adottato nel precedente esercizio e l’influenza di tale deroga sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico (art. 2423-bis, ultimo comma);

– la motivazione della iscrizione della differenza nel caso in cui le immobilizzazioni, consistenti in partecipazioni in imprese controllate e collegate, siano «iscritte per un valore superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata» (art. 2426, primo comma, punto 3), secondo periodo);

– i movimenti delle immobilizzazioni (leggasi nella fattispecie: titoli e partecipazioni immobilizzati), specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti svalutazioni e rivalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio; le svalutazioni, le rivalutazioni effettuate nell’esercizio (art. 2427, punto 2);

– l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito (art. 2427, punto 5);

– la composizione delle voci «proventi straordinari» e «oneri straordinari» del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nel caso in cui tra queste siano compresi valori generati da titoli e partecipazioni immobilizzati (art. 2427, punto 13);

– l’ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell’art. 2425 , n. 15), diversi dai dividendi (art. 2427, punto 11).

Sommario Principi contabili

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

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