Fatti successivi che non comportano rettifica
21 Qualora fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che non comportano rettifica siano rilevanti, la mancata informativa potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio. Di conseguenza, per ogni significativa categoria di fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che non comportano una rettifica, l’entità deve indicare quanto segue:
a) la natura del fatto; e
b) una stima dei connessi effetti sul bilancio, o la dichiarazione che tale stima non può essere effettuata.
22 Quelli che seguono sono esempi di fatti successivi alla data di riferimento del bilancio e che generalmente richiederebbero un’informativa:
a) un’importante aggregazione aziendale dopo la data di riferimento del bilancio (l’IFRS 3 Aggregazioni aziendali richiede in tali casi specifica informativa) o il trasferimento di un’importante controllata;
b) comunicazione di un programma che prevede la cessazione di un componente;
c) importanti acquisti di attività, classificazione di attività possedute per la vendita in conformità all’IFRS 5, Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, altre dismissioni di attività, o espropri di importanti attività da parte delle autorità pubbliche;
d) la distruzione dovuta a un incendio di un importante impianto produttivo dopo la data di riferimento del bilancio;
e) la comunicazione o l’inizio dell’attuazione di un’importante ristrutturazione (si veda lo IAS 37);
f) importanti operazioni su azioni ordinarie e possibili operazioni su azioni ordinarie successive alla data di riferimento del bilancio (lo IAS 33 Utile per azione richiede che un’entità inserisca in bilancio una descrizione di tali operazioni ad eccezione di quando le operazioni in oggetto riguardano la capitalizzazione di riserve o emissioni gratuite, frazionamenti azionari o raggruppamenti di azioni, tutte quante comportanti una rettifica secondo le disposizioni dello IAS 33);
g) abnormi variazioni dei prezzi delle attività o dei tassi di cambio in valuta estera avvenute dopo la data di riferimento del bilancio;
h) variazioni delle aliquote fiscali o delle norme tributarie emanate o comunicate dopo la data di riferimento del bilancio che hanno un effetto significativo sulle attività e passività fiscali correnti e differite (si veda loIAS 12 Imposte sul reddito);
i) assunzione di significativi impegni o passività potenziali, per esempio tramite assunzione di significativi impegni per garanzie; e
j) l’inizio di rilevanti contenziosi derivanti esclusivamente da fatti che si sono verificati dopo la data di riferimento del bilancio.
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