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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento – Rilevazione e valutazione

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Fatti successivi che comportano una rettifica

L’entità è tenuta a rettificare gli importi rilevati nel bilancio per riflettere i fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che comportano una rettifica.

Di seguito sono riportati esempi di fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio che comportano una rettifica imponendo all’entità di rettificare gli importi rilevati nel bilancio, o di rilevare elementi non rilevati in precedenza:

a) la conclusione dopo la data di riferimento del bilancio di una causa legale che conferma che l’entità aveva un’obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio. L’entità rettifica qualsiasi accantonamento relativo a tale causa precedentemente rilevato secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali o rileva un nuovo accantonamento. L’entità non si limita a fornire solo l’informativa in merito alla passività potenziale perché la sua conclusione fornisce ulteriori elementi che sarebbero considerati secondo quanto previsto dal paragrafo 16 dello IAS 37;
b) la conoscenza di informazioni dopo la data di chiusura dell’esercizio che indicano che l’attività aveva subito una riduzione di valore alla data di chiusura dell’esercizio medesimo, o che l’importo della perdita per riduzione di valore dell’attività precedentemente rilevata deve essere rettificato. Per esempio:

i) il fallimento di un cliente che si verifica dopo la data di chiusura dell’esercizio solitamente conferma che l’affidabilità creditizia del cliente era deteriorata alla data di chiusura dell’esercizio;
ii) la vendita di rimanenze dopo la data di riferimento del bilancio può fornire evidenza del loro valore netto di realizzo alla data di riferimento del bilancio;

c) la determinazione dopo la data di riferimento del bilancio del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di riferimento del bilancio;
d) la determinazione dopo la data di riferimento del bilancio dell’importo di compartecipazione agli utili o di incentivi da erogare, se l’entità alla data di riferimento del bilancio aveva un’obbligazione attuale legale o implicita a effettuare tali pagamenti per effetto di fatti precedenti a tale data (cfr. IAS 19 Benefici per i dipendenti);
e) la scoperta di frodi o errori che dimostrano che il bilancio non è corretto.

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