Fatti successivi che non comportano rettifica
10 L’entità non deve rettificare gli importi rilevati nel proprio bilancio per riflettere fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che non comportano rettifica.
11 Un esempio di un fatto intervenuto dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento che non comporta rettifica è una flessione del fair value degli investimenti tra la data di chiusura dell’esercizio di riferimento e la data in cui il bilancio è autorizzato per la pubblicazione. Flessioni nel fair value solitamente non fanno riferimento alla situazione degli investimenti alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento, ma riflettono circostanze che si sono verificate successivamente. Di conseguenza, un’entità non rettifica il valore delle attività iscritte nel proprio bilancio. Analogamente, l’entità non aggiorna l’informativa circa il valore delle attività alla data di chiusura dell’esercizio, sebbene ciò possa comportare la necessità di fornire informazioni aggiuntive secondo le disposizioni del paragrafo 21.
Torna all’indice dello Ias 10 Fatti intervenuti dopo chiusura dell’esercizio di riferimento