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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 1 Presentazione del bilancio – Note

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Capitale

134. Un’entità deve presentare un’informativa che consenta agli utilizzatori del suo bilancio di valutare gli obiettivi, le politiche ed i processi di gestione del capitale dell’entità.

135. Per uniformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 134, l’entità fornisce indicazioni su quanto segue:

(a) informazioni qualitative sugli obiettivi, politiche e processi di gestione del capitale, compresi:

(i) una descrizione degli elementi gestiti come capitale;

(ii) quando un’entità è soggetta a parametri patrimoniali imposti da terzi, la natura di tali parametri e il modo in cui questi parametri sono insiti nella gestione del capitale; e

(iii) il modo in cui si stanno soddisfacendo gli obiettivi di gestione del capitale;

(b) dati quantitativi sintetici relativi agli elementi gestiti come capitale. Alcune entità considerano alcune passività finanziarie facenti parte del capitale (p.es. alcune forme di debito subordinato). Altre entità escludono dal capitale talune componenti del patrimonio netto (p.es. le componenti che derivano dalla copertura di un flusso finanziario);

(c) qualsiasi modifica nei punti (a) e (b) rispetto all’esercizio precedente;

(d) se durante l’esercizio essa abbia rispettato tutti i parametri patrimoniali imposti da terzi a cui è soggetta;

(e) quando non ha rispettato tali parametri patrimoniali imposti da terzi, le conseguenze di tale mancata conformità.

L’entità basa tali informazioni integrative sulle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità.

136. Un’entità può gestire il capitale secondo modalità diverse ed essere soggetta ad una serie di parametri patrimoniali diversi. Ad esempio, un conglomerato può comprendere delle entità che svolgono attività assicurative e bancarie e che possono operare in diversi paesi. Quando un’informativa aggregata dei parametri patrimoniali e le modalità di gestione del capitale non fornirebbero informazioni utili o darebbero agli utilizzatori del bilancio dell’entità un’immagine falsata delle sue risorse patrimoniali l’entità deve presentare informazioni distinte per ciascun parametro patrimoniale al quale è soggetta.

 

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