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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 12 Imposte sul reddito

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Imposte sul reddito

Tale Principio è conforme al Regolamento n. 1725/2003, modificato dai Regolamenti nn. 2086/2004, 2236/2004, 2238/2004, 211/2005, 1274/2008 e quindi alle disposizioni al 31 dicembre 2009.

Nell’ottobre 1996, il Board ha approvato un Principio rivisto nella sostanza, lo IAS 12 (rivisto nella sostanza nel 1996), Imposte sul reddito, che ha sostituito lo IAS 12 (rivisto nella forma nel 1994, Contabilizzazione delle imposte sul reddito. Il Principio così rivisto è entrato in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1998 o da data successiva.

Nel maggio 1999, lo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999), Fatti intervenuti dopo la data del bilancio, ha modificato il paragrafo 88. Il testo così modificato è entrato in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2000 o da data successiva.

Nell’aprile 2000, a seguito della pubblicazione dello IAS 40, Investimenti immobiliari, i paragrafi 20, 62 (a), 64 e l’Appendice A, paragrafi A10, A11 e B8 sono stati mo­dificati per quanto riguarda i riferimenti incrociati e la terminologia.

Nell’ottobre 2000, il Board ha approvato alcune modifiche allo IAS 12, a seguito delle quali sono stati aggiunti i paragrafi 52A, 52B, 65A, 81(i), 82A, 87A, 87B, 87C e 91, ed eliminati i paragrafi 3 e 50. Tali limitate revisioni hanno specificato il trattamento contabile delle conseguenze fiscali dei dividendi ai fini delle imposte sul reddito. Il testo così come rivisto ha effetto per i bilanci annuali relativi a esercizi con inizio dal 1° gennaio 2001 o da data successiva.

Le seguenti Interpretazioni SIC si riferiscono allo IAS 12:

–  SIC-21: Imposte sul reddito – Recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili; e

–  SIC-25: Imposte sul reddito – Cambiamenti di condizione fiscale dell’impresa o dei suoi azionisti.

INTRODUZIONE

Il presente Principio («IAS 12 (rivisto nella sostanza)») sostituisce lo IAS 12, Contabilizzazione delle imposte sul reddito («IAS 12 originario»). Lo IAS 12 (rivisto nella sostanza) entra in vigore a partire dagli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1998 o da data successiva. Le modifiche più rilevanti rispetto allo IAS 12 originario sono le seguenti:

1. Lo IAS 12 originario richiedeva che l’impresa contabilizzasse le imposte differite utilizzando il metodo del differimento o il metodo della passività che è conosciuto anche come metodo della passività del conto economico. Lo IAS 12 (rivisto nella sostanza) non consente più l’utilizzo del metodo del differimento e prescrive l’utilizzo di un altro metodo della passività che è conosciuto anche come metodo della passività dello stato patrimoniale. Il metodo della passività del conto economico si focalizza sulle differenze temporali, mentre il metodo della passività dello stato patrimoniale si focalizza sulle differenze temporanee. Le differenze temporali sono differenze tra il reddito imponibile e l’utile contabile che emergono in un esercizio e si annullano in uno o più esercizi successivi. Le differenze temporanee sono differenze tra il valore ai fini fiscali di un’attività o di una passività e il suo valore contabile nello stato patrimoniale. Il valore ai fini fiscali di un’attività o di una passività è il valore attribuito a fini fiscali a quella attività o passività. Tutte le differenze temporali sono differenze temporanee. Le differenze temporanee derivano anche dalle seguenti circostanze, che non danno origine a differenze temporali, sebbene lo IAS 12 originario le trattasse nello stesso modo delle operazioni che danno origine a differenze temporali: (a)le controllate, collegate o joint venture non hanno distribuito tutti i loro utili alla controllante o all’investitore; (b)attività rivalutate senza un’equivalente modifica del valore riconosciuto a fini fiscali; e

(c) il costo di una aggregazione aziendale è attribuito alle attività identificabili acquisite e alle passività identificabili assunte, con riferimento ai rispettivi fair value (valori equi), ma senza apportare un’equivalente rettifica per fini fiscali .

Esistono, inoltre, alcune differenze temporanee che non costituiscono differenze temporali quali, ad esempio, le differenze temporanee che emergono quando:

(a) le attività e passività non monetarie di un’entità sono valutate nella valuta funzionale di quest’ultima, ma il reddito imponibile o la perdita fiscale (e quindi, il valore ai fini fiscali delle attività e passività non monetarie) è determinato in una valuta differente;

(b)le attività e le passività non monetarie sono rideterminate secondo quanto disposto dallo IAS 29,Informazioni contabili in economie iperinflazionate; o (c)il valore contabile per un’attività o una passività al momento della rilevazione iniziale differisce dal valore ai fini fiscali iniziale.

2. Lo IAS 12 originario consentiva all’impresa di non rilevare le attività e le passività differite quando c’erano ragionevoli elementi probativi che le differenze temporali non sarebbero state annullate per un numero ragguardevole di esercizi futuri. Lo IAS 12 (rivisto nella sostanza) richiede che l’impresa rilevi, per tutte le differenze temporanee, una passività fiscale differita o (a certe condizioni) un’attività fiscale differita, con alcune eccezioni sotto riportate.

3. Lo IAS 12 originario richiedeva che:

(a) le attività fiscali differite emergenti dalle differenze temporali dovessero essere rilevate quando esisteva una ragionevole aspettativa di realizzo; e

(b)le attività fiscali differite emergenti da perdite fiscali fossero rilevate come attività solamente quando si era certi al di là di ogni ragionevole dubbio che il reddito imponibile futuro sarebbe stato sufficiente a consentire la realizzazione del beneficio della perdita. Lo IAS 12 originario consentiva (ma non richiedeva) all’impresa di differire la rilevazione del beneficio delle perdite fiscali fino all’esercizio del realizzo.

Lo IAS 12 (rivisto nella sostanza) richiede che le attività fiscali differite siano rilevate quando è probabile che siano disponibili redditi imponibili sufficienti per l’utilizzo dell’attività fiscale differita. Se l’impresa ha una storia di perdite fiscali, essa rileva un’attività fiscale differita solo nella misura in cui abbia differenze temporanee imponibili sufficienti o vi siano altri elementi convincenti che saranno disponibili sufficienti redditi imponibili.

4. In deroga alla prescrizione generale esposta nel precedente paragrafo 2, lo IAS 12 (rivisto nella sostanza) vieta la rilevazione di passività e attività fiscali differite emergenti da attività o passività il cui valore contabile al momento della rilevazione iniziale differisca dal valore ai fini fiscali iniziale. Poiché tali situazioni non danno origine a differenze temporali, secondo lo IAS 12 originario esse non si traducevano in attività o passività fiscali differite.

5. Lo IAS 12 originario richiedeva che fossero rilevate le imposte dovute sugli utili non distribuiti di società controllate e collegate, a meno che fosse ragio­nevole presumere che quegli utili non sarebbero stati distribuiti o che la distribuzione non avrebbe dato origine a una passività fiscale. Lo IAS 12 (rivisto nella sostanza), per altro, vieta la rilevazione di tali passività fiscali differite (e quelle derivanti da ogni relativa rettifica da conversione complessiva) nei casi in cui:

(a) la controllante, l’investitore o la partecipante alla joint venture sia in grado di controllare i tempi dell’annullamento della differenza temporanea; e

(b) sia probabile che, nel prevedibile futuro, la differenza temporanea non si annulli. Quando l’applicazione di questo divieto comporta che non si rilevi alcuna passività fiscale differita, lo IAS 12 (rivisto nella sostanza) richiede che l’impresa evidenzi il valore complessivo delle differenze temporanee relative.

6. Lo IAS 12 originario non faceva riferimento esplicito alle rettifiche del fair value (valore equo) apportate in una aggregazione aziendale. Tali rettifiche determinano differenze temporanee e lo IAS 12 (rivisto nella sostanza) richiede che un’entità rilevi la conseguente passività fiscale differita o (in base al criterio della probabilità per la rilevazione) l’attività fiscale differita, con un corrispondente effetto sulla determinazione dell’importo dell’avviamento o di qualunque eccedenza della quota di interessenza dell’acquirente nel fair value (valore equo) netto di attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito, rispetto al costo dell’aggregazione. Tuttavia, lo IAS 12 (rivisto nella sostanza) non consente la rilevazione delle passività fiscali differite derivanti dalla rilevazione iniziale dell’avviamento.

7. Lo IAS 12 originario consentiva, ma non richiedeva, che l’impresa rilevasse una passività fiscale differita in relazione alle rivalutazioni di attività. Lo IAS 12 (rivisto nella sostanza) richiede che l’impresa rilevi una passività fiscale differita con riferimento alle rivalutazioni di attività.

8. Gli effetti fiscali del recupero del valore contabile di certe attività o passività possono dipendere dalle modalità del loro recupero o estinzione; per esempio:

(a) in certi Paesi, le plusvalenze non sono tassate con la medesima aliquota degli altri redditi imponibili; e

(b) in alcuni Paesi, l’importo dedotto ai fini fiscali in seguito alla vendita di un’attività è superiore a quello che può essere dedotto come ammortamento. In tali casi, lo IAS 12 originario non forniva indicazioni per la determinazione del valore delle attività e delle passività fiscali differite. Lo IAS 12 (rivisto nella sostanza) richiede che la valutazione di passività e di attività fiscali differite sia basata sugli effetti fiscali che deriverebbero dal modo in cui tale impresa si attende di realizzare o estinguere il valore contabile delle sue attività e passività.

9. Lo IAS 12 originario non stabiliva esplicitamente se le attività e passività fiscali differite potessero essere attualizzate. Lo IAS 12 (rivisto nella sostanza) vieta l’attualizzazione di attività e passività fiscali differite. Il paragrafo B16(i) dell’IFRS 3 Aggregazioni aziendali vieta l’attualizzazione di attività e passività fiscali differite assunte in una aggregazione aziendale.

10. Lo IAS 12 originario non specificava se l’impresa dovesse classificare il saldo delle imposte differite come attività e passività correnti o come attività e passività non correnti. Lo IAS 12 (rivisto nella sostanza) richiede che l’impresa che distingue tra attività e passività correnti e non correnti non possa classificare le attività e le passività fiscali differite come attività e passività correnti.

11. Lo IAS 12 originario stabiliva che i saldi attivi e passivi che rappresentavano imposte differite potevano essere compensati. Lo IAS 12 (rivisto nella sostanza) fissa condizioni di compensazione più restrittive, basate in larga misura su quelle previste per le attività e le passività finanziarie nello IAS 32, Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative.

12. Lo IAS 12 originario richiedeva che fosse fornita una spiegazione della relazione tra il costo per le imposte e l’utile contabile, se essa non risultava evidente dall’applicazione delle aliquote fiscali applicate nel Paese dell’impresa che redige il bilancio. Lo IAS 12 (rivisto nella sostanza) richiede che questa spiegazione sia presentata in una o in entrambe le forme che seguono:

(i) una riconciliazione numerica tra gli oneri (proventi) fiscali e il prodotto dell’utile contabile moltiplicato per l’aliquota fiscale applicabile; o

(ii)  una riconciliazione numerica tra l’aliquota fiscale media effettiva e l’aliquota fiscale applicabile. Lo IAS 12 (rivisto nella sostanza) richiede anche una spiegazione delle variazioni delle aliquote fiscali applicabili rispetto all’esercizio precedente.

13. Le nuove informazioni integrative richieste dallo IAS 12 (rivisto nella sostanza) includono:

(a) per ogni tipo di differenza temporanea, perdite fiscali non utilizzate e crediti d’imposta non utilizzati:

(i) l’importo delle attività e delle passività fiscali differite rilevate; e

(ii) l’importo dei proventi od oneri fiscali differiti rilevato nel conto economico se questo non risulta evidente dalla variazione dei valori rilevati nello stato patrimoniale;

(b) per le attività cessate, il costo fiscale relativo a: (i)la plusvalenza o minusvalenza derivante dalla cessazione; e (ii)l’utile o la perdita derivanti dalla gestione ordinaria dell’attività cessata; e

(c) l’importo dell’attività fiscale differita e la natura degli elementi a supporto della sua rilevazione, quando:

(i)l’utilizzo dell’attività fiscale differita dipende da redditi imponibili futuri che eccedano gli utili derivanti dall’annullamento delle differenze temporanee imponibili esistenti; e

(ii) l’impresa ha sostenuto perdite nell’esercizio corrente o in quello precedente nell’ordinamento fiscale al quale si riferisce l’attività fiscale differita.

SOMMARIO

Finalità
Ambito di applicazione
Definizioni
Valore ai fini fiscali
Rilevazione delle passività e delle attività fiscali correnti
Rilevazione delle passività e delle attività fiscali differite – Differenze temporanee imponibili
Aggregazioni di imprese
Attività iscritte al fair value (valore equo)
Avviamento
Rilevazione iniziale di una attività o di una passività
Differenze temporanee deducibili
Rilevazione iniziale di attività o passività
Perdite fiscali e crediti d’imposta non utilizzati
Nuova valutazione delle attività fiscali differite non rilevate
Investimenti finanziari in società controllate, filiali e società collegate e partecipazioni in joint venture
Valutazione
Rilevazione delle imposte sul reddito correnti e differite
Voci rilevate nell’utile (perdita) d’esercizio
Partite rilevate al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio
Imposte differite derivanti da una aggregazione di imprese
Imposte correnti e differite derivanti da operazioni con pagamento basato su azioni
Compensazione
Oneri fiscali – Oneri (proventi) fiscali relativi a profitti o perdite della gestione ordinaria
Differenze cambio su passività o attività fiscali estere differite
Informazioni integrative
Data di entrata in vigore

Principio, e nel contesto della Prefazione ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali non si applicano a elementi non rilevanti (vedere paragrafo 12 della Prefazione).

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