Imposte differite derivanti da una aggregazione di imprese
66 Come illustrato ai paragrafi 19 e 26(c), differenze temporanee possono derivare da una aggregazione aziendale. Secondo quanto previsto dall’IFRS 3, l’entità rileva qualsiasi attività fiscale differita (nella misura in cui siano soddisfatti i criteri di rilevazione di cui al paragrafo 24) o passività fiscale differita risultante, come attività e passività identificabili alla data di acquisizione. Di conseguenza, tali attività e passività fiscali differite incidono sul valore dell’avviamento o dell’utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli rilevato dall’entità. Tuttavia, secondo quanto previsto dal paragrafo 15(a), un’entità non rileva le passività fiscali differite derivanti dalla rilevazione iniziale dell’avviamento.
67 Una aggregazione aziendale potrebbe modificare la probabilità di realizzare un’attività fiscale differita dell’acquirente precedente all’acquisizione. Un acquirente può ritenere probabile che recupererà la propria attività fiscale differita non rilevata prima dell’aggregazione aziendale. Per esempio, l’acquirente può utilizzare il beneficio derivante dalle proprie perdite fiscali non utilizzate a fronte del reddito imponibile futuro dell’acquisita. In alternativa, a seguito della aggregazione aziendale, potrebbe non essere più probabile che il reddito imponibile futuro consenta di recuperare l’attività fiscale differita. In tali casi, l’acquirente rileva una variazione nell’attività fiscale differita nell’esercizio dell’aggregazione aziendale ma non la include nella contabilizzazione dell’aggregazione aziendale. Pertanto, l’acquirente non ne tiene conto ai fini della valutazione dell’avviamento o dell’utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli che rileva nell’aggregazione aziendale.
68 Il beneficio potenziale dell’acquisita derivante dal riporto a nuovo delle perdite fiscali, o di altre attività fiscali differite, potrebbe non soddisfare i criteri per la rilevazione separata quando una aggregazione aziendale è inizialmente contabilizzata ma potrebbe essere realizzata successivamente.
Un’entità deve rilevare i benefici fiscali differiti acquisiti che realizza dopo l’aggregazione aziendale come illustrato di seguito:
a) i benefici fiscali differiti acquisiti rilevati nel periodo di valutazione e risultanti da nuove informazioni su fatti e circostanze esistenti alla data di acquisizione devono essere applicati per ridurre il valore contabile dell’avviamento relativo a tale acquisizione. Se il valore contabile dell’avviamento è zero, i benefici fiscali differiti residui devono essere rilevati nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio;
b) tutti gli altri benefici fiscali differiti acquisiti realizzati devono essere rilevati nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio (o, se disposto dal presente Principio, al di fuori del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio).
Tuttavia, tale procedura non deve produrre un’eccedenza della quota di interessenza dell’acquirente nel fair value (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito rispetto al costo dell’aggregazione, né deve determinare degli incrementi dell’importo rilevato precedentemente per ognuna di tali eccedenze.
Esempio
L’entità ha acquisito una società controllata che aveva differenze temporanee deducibili pari a 300. L’aliquota fiscale al momento dell’acquisizione era pari al 30%. L’attività fiscale differita risultante, pari a 90, non fu rilevata come attività identificabile nella determinazione dell’avviamento, pari a 500, risultante dall’aggregazione aziendale. Due anni dopo l’aggregazione, l’entità stimò che i redditi imponibili futuri sarebbero stati sufficienti per recuperare il beneficio di tutte le differenze temporanee deducibili.
L’entità rileva un’attività fiscale differita pari a 90 e rileva nel conto economico il provento fiscale differito pari a 90. L’entità riduce anche il valore contabile dell’avviamento per un importo di 90 e rileva nel conto economico un costo di pari importo. Di conseguenza, il costo dell’avviamento si riduce a 410, trattandosi dell’importo che sarebbe stato rilevato se l’attività fiscale differita, pari a 90, fosse stata rilevata come attività identificabile alla data di acquisizione.
Se l’aliquota fiscale fosse aumentata fino al 40%, l’entità avrebbe rilevato un’attività fiscale differita pari a 120 (300 al 40%) e avrebbe rilevato nel conto economico un provento fiscale differito pari a 120. Se l’aliquota fiscale si fosse ridotta al 20%, l’entità avrebbe rilevato un’attività fiscale differita pari a 60 (300 al 20%) e un provento fiscale differito pari a 60. In entrambi i casi, inoltre, l’entità ridurrebbe di 90 il valore contabile dell’avviamento e rileverebbe nel conto economico un costo pari a quell’importo.
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