Partite rilevate al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio
61 L’imposta corrente e quella differita deve essere addebitata o accreditata direttamente al patrimonio netto se si riferisce a partite che sono accreditate o addebitate, nell’esercizio stesso o in un altro, direttamente al patrimonio netto.
61A L’imposta corrente e quella differita devono essere rilevate al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio se l’imposta si riferisce a voci che sono rilevate, nell’esercizio stesso o in un esercizio diverso, al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio. Pertanto, l’imposta corrente e quella differita che fanno riferimento a voci che sono rilevate, nell’esercizio stesso o in un esercizio diverso:
a) nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, devono essere rilevate tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (vedere paragrafo 62);
b) direttamente nel patrimonio netto, devono essere rilevate direttamente nel patrimonio netto (vedere paragrafo 62A).
62 Gli International Financial Reporting Standard richiedono, o consentono, che certe voci siano rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo. Esempi di tali elementi sono:
a) variazioni del valore contabile derivanti dalla rideterminazione del valore di immobili, impianti e macchinari (vedere IAS 16); e
b) [eliminato]
c) differenze di cambio derivanti dalla conversione dei bilanci di una gestione estera (vedere IAS 21).
d) [eliminato]
62A Gli International Financial Reporting Standard richiedono, o consentono, che particolari voci siano accreditate o addebitate direttamente al patrimonio netto. Esempi di tali elementi sono:
a) una rettifica al saldo di apertura degli utili portati a nuovo derivante da un cambiamento di principi contabili applicato retroattivamente o dalla correzione di un errore (vedere lo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori); e
b) ammontari derivanti al momento della rilevazione iniziale della componente di patrimonio netto di uno strumento finanziario composto (vedere paragrafo 23).
63 In casi eccezionali può essere difficile calcolare il valore dell’imposta corrente e differita che fa riferimento a elementi rilevati al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio (nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo o direttamente nel patrimonio netto). Questo può succedere, per esempio, quando:
a) le aliquote delle imposte sul reddito sono progressive e non è possibile determinare l’aliquota fiscale in base alla quale un particolare componente del reddito imponibile (perdita fiscale) è stato tassato;
b) una modifica dell’aliquota fiscale o di altre norme fiscali influisce su un’attività o su una passività fiscale differita riferibile (in tutto o in parte) a un elemento che precedentemente era stato rilevato al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio; o
c) l’entità stabilisce che un’attività fiscale differita debba essere rilevata, o non debba più esserlo totalmente, e l’attività fiscale differita è riferibile (in tutto o in parte) a un elemento che precedentemente era stato rilevato al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio.
In tali casi, le imposte correnti e differite riferibili a elementi rilevati al di fuori dell’utile (perdita) d’esercizio si basano su una ragionevole ripartizione proporzionale delle imposte correnti e differite dell’entità nel contesto normativo che la riguarda, o su un altro metodo che consente una ripartizione più appropriata alle circostanze.
64 Lo IAS 16 non specifica se l’entità, in ogni esercizio, debba trasferire da riserva di rivalutazione a utili portati a nuovo la differenza tra l’ammortamento di un bene rivalutato e l’ammortamento sulla base del costo di quel bene. Se l’entità effettua tale trasferimento, l’ammontare trasferito è al netto di qualsiasi imposta differita relativa. Considerazioni analoghe si applicano ai trasferimenti effettuati al momento della cessione di immobili, impianti o macchinari.
65 Quando un’attività è rivalutata a fini fiscali, e quella rivalutazione è relativa a una rivalutazione contabile di un esercizio precedente, o a una che si prevede di effettuare in un esercizio successivo, gli effetti fiscali sia della rivalutazione dell’attività sia della rettifica del valore ai fini fiscali sono imputati al patrimonio netto negli esercizi nei quali si verificano. Tuttavia, se la rivalutazione a fini fiscali non è relativa a una rivalutazione contabile di un esercizio precedente, o a una che si prevede di effettuare in un esercizio successivo, gli effetti fiscali della rettifica del valore ai fini fiscali sono rilevati nell’utile (perdita) d’esercizio.
65A Quando l’entità distribuisce dividendi ai suoi azionisti, potrebbe doverne versare una quota all’erario per conto degli azionisti. In molti ordinamenti, tale importo è denominato ritenuta a titolo di imposta. Tale ammontare è imputato al patrimonio netto come parte dei dividendi.
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